Penale

Tutela penale dell’ambiente, nuovi reati e sanzioni

Il Cdm ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1203

Si amplia il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e si adegua la disciplina delle sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività: è quanto prevede il decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L’intervento normativo, spiega il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, “è volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell’accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché della dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale”.

Il provvedimento introduce modifiche al Codice penale, “aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti, con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra.

Inoltre, si rafforzano le circostanze aggravanti, si precisa la nozione di condotta abusiva e si adegua il trattamento sanzionatorio, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea”. Come rimarca la nota, per “assicurare la cooperazione e il coordinamento più efficaci e tempestivi tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, si istituisce presso la Procura generale presso la Corte di cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale”. Ne fanno parte “il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; i Procuratori generali presso le Corti d’appello; il Procuratore nazionale antimafia”.

Si prevede poi che entro il 21 maggio 2027, il Parlamento elabori e pubblichi “la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali”, un documento programmatico, “aggiornato ogni tre anni”, che definirà gli obiettivi prioritari della politica nazionale, valuterà le risorse necessarie e promuoverà misure per innalzare la consapevolezza pubblica sulla tutela ambientale”.

Domanda di permesso unico di soggiorno e lavoro - Il Cdm, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha anche approvato, sempre in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

Il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la domanda di permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali. Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti. In caso di disoccupazione, il permesso non verrà revocato, permettendo al lavoratore di rimanere nel territorio nazionale per un periodo minimo di tre mesi per cercare una nuova occupazione, rafforzando così le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorendo l’integrazione regolare.

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