Per assicurare una tutela effettiva e non solo formale delle persone disabili, in particolare sui posti di lavoro, è intervenuta, a garantire la posizione dei lavoratori, familiari di una persona disabile, la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'11 settembre nella causa C-38/24, Bervidi
LA MASSIMA
Lavoro e formazione - Disabilità - Discriminazione per associazione - Diretta e indiretta - Lavoratrice non disabile - Assistenza al figlio disabile - Applicabilità della direttiva - Divieto di discriminazioni – Parità di trattamento - Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli. (Direttiva 2000/78/Ce, articoli 1, 2 e 5; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 21 e 26)
La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. L'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della Convenzione dell'ONU, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.
Per assicurare una tutela effettiva e non solo formale delle persone disabili, in particolare sui posti di lavoro, è intervenuta, a garantire la posizione dei lavoratori, familiari di una persona disabile, la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'11 settembre nella causa C-38/24, Bervidi. In particolare, gli eurogiudici, in linea con il divieto non solo di discriminazioni dirette ma anche indirette, hanno stabilito che l'indicato divieto non riguarda unicamente la persona...


