Uccelli , no alla cattura dei richiami con la colla se comporta danni accessori a specie protette
Il carattere tradizionale del metodo non basta a derogare al divieto Ue contro l'impiego di collanti che danneggiano la biodiversità
Secondo la Corte Ue, la tradizione dei cacciatori di intrappolare vivi degli uccelli destinati a fare da richiamo per l'attività venatoria deve confrontarsi con la direttiva che vieta l'impiego di vischio per la cattura e che può essere derogata dagli Stati membri solo se non vi siano metodi alternativi. E comunque - afferma la Cgue con la sentenza sulla causa C-900/19 - uno Stato membro non può autorizzare un metodo di cattura di uccelli comportante delle "catture accessorie" idonee ad arrecare danni non trascurabili alle specie interessate, magari protette. Il rinvio pregiudiziale proviene dalla Francia dove la Lipu francese si era opposta al ministero per la Transizione ecologica e solidale per aver permesso di continuare la caccia alla colla applicando la deroga della direttiva "uccelli". La pronuncia della Corte Ue consente ora di restringere ulteriormente le possibilità di deroga statale. Dice, infatti, la Cgue che non è sufficiente, ad autorizzare l'impiego del vischio, la considerazione che si tratti di metodo tradizionale. Ciò che infatti può impedire tale metodica è sicuramente anche la sussistenza di rilevanti effetti collaterali dovuti al suo utilizzo. Ciò che evidentemente si verifica di frequente a causa delle caratteristiche trappole al vischio: da cui deriva la necessità di dimostrare che un'altra soluzione soddisfacente non possa sostituirsi a detto metodo di cattura. Di per sé il collante che intrappola l'uccello-richiamo vivo è, infatti, atto a danneggiare sempre l'animale, vista la difficoltà di liberare il piumaggio dalla sua morsa. Tale circostanza tende a far escludere che l'utilizzo del vischio possa rispettare il criterio di "selettività" della cattura, che richiede che gli esemplari accidentalmente catturati siano facilmente liberabili e senza danni significativi.