Penale

Udienza preliminare, al difensore d'ufficio niente avviso già notificato a quello di fiducia

Eseguiti gli adempimenti di cancelleria verso l'avvocato che poi rinuncia al mandato non vanno rinnovati

di Paola Rossi

L'avviso della data dell'udienza preliminare va notificato al difensore che riveste tale ruolo al momento della fissazione da parte del giudice e non va rinnovato al difensore d'ufficio nominato successivamente, dopo la rinuncia al mandato da parte di quello di fiducia. La Cassazione con la sentenza n. 29876 depositata il 28 ottobre ha così confermato il rigetto dell'eccezione dell'avvocato nominato dal giudice che non aveva esercitato la difesa per mancata conoscenza della data dell'udienza preliminare già notificata in precedenza al difensore di fiducia.

Nessuna illegittimità - Non vi è quindi lesione del diritto di difesa e nullità degli atti processuali, in particolare del decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui il difensore d'ufficio non presenzi all'udienza preliminare e venga sostituito. Non sussiste, infatti, la lamentata violazione della procedura per non aver ricevuto l' avviso della data di fissazione poiché l'adempimento era già stato fatto nei confronti dell'avvocato di fiducia. Ancor meno poteva sostenere l'invalidità processuale per la mancata notifica del decreto di citazione.

La disciplina dell'udienza preliminare stabilisce i soggetti cui va notificato il decreto che dispone il giudizio: l'imputato contumace o l'imputato e la parte civile comunque non presenti all'udienza. E non poteva perciò il difensore d'ufficio, sostituito perché assente, far valere la mancata notifica del decreto nei suoi confronti, perché di fatto avvenuta con la lettura in aula alla presenza del sostituto regolarmente nominato.

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