Giustizia

Ufficiali giudiziari: in "Gazzetta" i nuovi importi per le trasferte

Rideterminati le indennità dovute per il viaggio di andata e ritorno e quella per ogni atto in materia penale

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 16 novembre il decreto del Ministero della Giustizia 2 novembre 2021 che reca la "Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari".

Ebbene, nel provvedimento sono state aggiornate l'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e quella per ogni atto in materia penale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 novembre 2021

Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 novembre 2021)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, e' pari a +1,3;
Visto il decreto interdirigenziale del 14 dicembre 2020, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:
Art. 1
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri: euro 2,37;
b) fino a 12 chilometri: euro 4,31;
c) fino a 18 chilometri: euro 5,96;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,26.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri: euro 0,62;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58;
c) oltre i 20 chilometri: euro 2,37.

Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2021
Il Capo del Dipartimento
Fabbrini
Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

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