Con la sentenza numero 33 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.

Corte costituzionale - Sentenza 29 gennaio-21 marzo 2025 n. 33 - StralcioPresidente Amoroso; Relatore Navarretta

LA MASSIMA

Adozione e affidamento - Adozione di minori residenti all'estero - Adozione da parte di persona non coniugata residente in Italia - Dichiarazione di idoneità - Preclusione - Questione di legittimità costituzionale - Articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983 n. 184 - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 184/1983, articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1)

In tema di adozione di minori residenti da parte di persona non coniugata la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), nella parte in cui, facendo rinvio all'articolo 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

La determinazione degli effetti riconducibili, nel nostro ordinamento, a pronunce di adozione internazionale di minori a favore di persone singles, è stato un terreno di scontro rispetto al quale le posizioni della giurisprudenza e della dottrina non sono state concordi.

Il riconoscimento normativo dell'idoneità all'adozione alle sole coppie coniugate trova la sua comprensibile ragione nel forte rischio avvertito dal legislatore di compromettere, con una diversa soluzione, l'interesse del minore adottando...

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