UN'AZIONE CONTRO IL VICINO PER LO SCARICO ABUSIVO
La Suprema Corte di cassazione ha statuito che è illegittimo l'inserimento nel muro comune di tubi di scarico, oltre la linea mediana, poiché in questo modo si impedisce al comproprietario di fare uso del muro comune nella metà di sua pertinenza. Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che l'inserimento nel muro comune di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo di uno dei comproprietari deve avvenire nel rispetto dell'articolo 1102 del Codice civile e, in particolare, del divieto di alterare la cosa comune, impedendo l'uso del diritto agli altri proprietari (Cassazione, 4900/2003).L’uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell’articolo 1102 presuppone, infatti, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risulti impedito l’altrui paritario uso, né modificata la destinazione, né arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.Ne consegue che l’inserimento di una canna fumaria all’interno del muro comune ad esclusivo servizio del proprio immobile, non può considerarsi utilizzazione in termini di mero “appoggio” della stessa al muro comune, secondo quello che, a determinate condizioni, può costituire uso consentito del bene comune ai sensi della norma citata, stante il suo peculiare carattere di invasività della proprietà altrui, anche sotto i meri profili delle immissioni di calore e della limitazione rispetto ad altre possibili e diverse utilizzazioni della cosa che ne derivano (così Cassazione, n. 8852/04).Di conseguenza, nella fattispecie concreta, se l'installazione all'interno del muro comune della canna fumaria non solo altera la destinazione della ‘res communis’, ma addirittura compromette o impedisce l'utilizzo del muro stesso da parte dell'altro comproprietario, quest'ultimo potrà certamente esperire l'azione giudiziale diretta ad ottenere la rimozione della canna fumaria stessa.Si tratta di un'azione reale, che è imprescrittibile, salvo comunque gli effetti di un'eventuale usucapione in favore del convenuto ex articolo 1164 (Cassazione, 1455/1981).