GiurisprudenzaCivile

Un’azione è illegittima che determina inefficacia del contratto e indennizzo

di Mario Piselli

N. 18

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Chi agisce quale rappresentante di un soggetto senza averne i poteri, ovvero chi abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, cioè in eccesso di potere, rientra nella figura del falsus procurator e il suo agire illegittimo determina l’inefficacia del contratto concluso con il terzo e comporta altresì la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 9679/24

Massima

  • Mandato - Rappresentanza - Mancanza - Azione del contraente nei confronti del rappresentante senza poteri - Per il danno sofferto e per il recupero delle somme - Ammissibilità delle due azioni - Sussiste. (Cc, articoli 1398, 2036 e 2697)

    L’azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri della controparte, a norma dell’art. 1398 cc., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese, dispendio di attività etc.) non coincide con l’azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace. L’esperimento di una delle suddette azioni non è di ostacolo alla proposizione dell’altra.

Chi agisce quale rappresentante di un soggetto senza averne i poteri, ovvero chi abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, cioè in eccesso di potere, rientra nella figura del falsus procurator e il suo agire illegittimo determina l’inefficacia del contratto concluso con il terzo e comporta altresì la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 9679/24 con la quale ha definito un giudizio intrapreso da un ...