Civile

Un comitato di un ente pubblico non economico privo di personalità giuridica risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti

Lo ha precisato la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 15303/2022

di Mario Finocchiaro

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 Cc e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti . Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc dalla Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 13 maggio 2022 n. 15303.

I precedenti
Analogamente, nel senso che un comitato può essere costituito da un ente pubblico non economico, ancorché manchi di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 Cc e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti, Cassazione, sentenza 22 giugno 2006, n. 14453, in Rassegna delle locazioni e del condominio, 2006, p. 355, che ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comitato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell'ente, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli associati ed in particolare del Comune.
Per il rilievo, ancora, che un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 Cc. E la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti, Cassazione, sentenza 29 novembre 1999, n. 13338, in Corriere giuridico, 2000, p. 1362, nonché in Vita notarile, 1999, p. 1367.

L'identikit del comitato
In termini generali:
- il comitato è un'organizzazione di mero fatto per la cui esistenza è necessaria la sola volontà degli organizzatori diretta a crearle per un fine determinato, mentre non occorre che vi sia un fondo patrimoniale. La costituzione di un comitato, la cui attività rimanga confinata nell'ambito del diritto privato, senza assumere personalità di diritto pubblico, non ha bisogno di forme particolari, anche se sia costituito tra enti pubblici. In quest'ultimo caso, la necessità di controlli predisposti dalla legge amministrativa sorgerà soltanto in relazione alle obbligazioni assunte dal comitato e in relazione alla responsabilità personale e solidale dei componenti. Il difetto delle autorizzazioni potrà, però, essere fatto valere dagli enti che siano chiamati in giudizio a rispondere patrimonialmente, non già dal comitato. Prevalendo nel comitato sull'elemento personale quello obbiettivo della organizzazione diretta ad uno scopo, non può farsi ricorso per analogia alle norme sull'estinzione delle associazioni, ma piuttosto a quelle delle fondazioni, per cui l'estinzione si ha o per volontà degli organizzatori, o perché lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Non può dirsi che sia divenuto impossibile lo scopo, per cui il comitato è stato costituito, sol perché è mutato per effetto della liberazione il clima politico, quando lo scopo stesso (nella specie: allietare il soggiorno con l'audizione di concerti bandistici) prescinda del tutto dal regime politico, Cassazione, sentenza 12 marzo 1951, n. 601.
- sempre nel senso che la costituzione di un comitato, la cui attività rimanga limitata nell'ambito del diritto privato, non ha bisogno di forme particolari, neanche se ad esso intervengano enti pubblici, i quali vi possono partecipare validamente solo in base alla manifestazione di volontà dei propri organi e senza la necessità di una formale deliberazione ne' della autorizzazione da parte degli organi di controllo. Il rigore della forma e la necessità dell'autorizzazione dovranno, invece, essere osservati quando, eventualmente, l'ente pubblico, partecipante al comitato, vorrà provvedere alla erogazione dei mezzi finanziari richiesti dal conseguimento degli scopi che sono propri del comitato stesso. Così anche deve ritenersi che sussiste la validità di un negozio posto in essere da un ente pubblico componente del comitato, solo allorquando la sua volontà, legalmente formata mediante la deliberazione degli organi competenti ad emetterla in relazione alla natura ed all'importanza del negozio stesso, siasi manifestata nelle forme prescritte, e con i controlli predisposti dalla legge a tutela degli interessi dell'ente. Alle stesse limitazioni e cautele resta condizionata la responsabilità dell'ente pubblico per le obbligazioni nascenti dai negozi compiuti da altro componente del comitato, Cassazione, sentenza 26 novembre 1958, n. 3787;
- mentre nell'associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, delle obbligazioni assunte dal comitato rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza alcuna distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito in concreto in nome e per conto del comitato, Cassazione, sentenza 11 ottobre 1973, n. 2561, in Giurisprudenza italiana, 1974, I, 1, c. 1204, nonché in Foro it., 1974, I, c. 3146 .

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