Penale

Un muro di recinzione deve avere il permesso a costruire quando modifica l'assetto urbanistico del territorio

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di Giuseppe Amato

La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all'articolo 3, lettera e), del Dpr n. 380 del 2001. Lo hanno detto i giudici penali della Cassazione con la sentenza n. 8693 del 22 febbraio scorso. Né, allorquando il muro di recinzione sia, per struttura, estensione e consistenza, idoneo a determinare una modifica dell'assetto urbanistico del territorio, perché si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, può essere considerato una mera pertinenza rispetto all'abitazione attorno alla quale sia stato realizzato (fattispecie relativa a intervento di recinzione di un lotto di terreno per un perimetro di 160 metri, mediante tra l'altro la costruzione di muri in cemento armato di altezza variabile da un metro a due metri).

In termini, è la giurisprudenza consolidata, secondo cui la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all'articolo 3, lettera e), del Dpr n. 380 del 2001 (Sezione III, 11 novembre 2014, Langella e altro, in una fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 e un'altezza di circa metri 1,80). In proposito, in linea con quanto affermato dalla sentenza qui massimata, si è altresì precisato che occorre il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l'assetto urbanistico del territorio per struttura ed estensione, senza che la presenza all'interno del fondo di un edificio adibito ad abitazione possa farlo ritenere pertinenza di quest'ultimo (Sezione III, 22 ottobre 2010, Bove).

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 22 febbraio 2017 n. 8693

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