Comunitario e Internazionale

Un organismo nazionale può imporre al vettore aereo la sanzione pecuniaria compensativa per i voli in ritardo

Competenza legittima, per l'applicazione del regolamento Ue sui diritti dei passeggeri, ma solo se è possibile ricorrere al giudice

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la possibilità che, in prima battuta, la sanzione pecuniaria compensativa per i disagi e i ritardi di un volo sia comminata da un'autorità nazionale amministrativa responsabile della corretta applicazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei. Ma perché sia legittima l'attribuzione di tale competenza l'ordinamento nazionale deve garantire al vettore aereo sanzionato la possibilità di presentare ricorso a un giudice contro il pagamento imposto. Deve inoltre espressamente essere attribuita la specifica competenza a elevare tale sanzione a fronte di ricorsi individuali. Il regolamento europeo, dice la Cgue, non vieta una siffatta attribuzione.

Così la Corte Ue si è espressa nella sentenza sulla causa C-597/20 con la quale ha anche chiarito che la sanzione applicabile essendo prevedibile e standardizzabile nell'importo essa non richiede come presupposto l'accertamento normalmente demandato al giudice in materia di risarcimento dei danni.

Nel caso specifico era stato imposto al vettore aereo il pagamento di 600 euro a passeggero per un volo che aveva registrato un ritardo di ben 3 ore. Il giudice del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue, una volta investito del ricorso giurisdizionale del vettore aereo contro la sanzione pecuniaria compensativa, ha chiesto ai giudici unionali di chiairire se fosse legittima la competenza all'autorità amministrativa che aveva elevato la sanzione poi impugnata.
Come detto - a determinate condizioni - la risposta della Cgue è stata affermativa.

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