Nessun dubbio di costituzionalità, può essere rinvenuto nelle nuove disposizioni che regolano il primo incontro di mediazione che rispondono altresì alle esigenze prefissate dalla normativa unionale. Sono le conclusioni cui è pervenuto il Tar Lazio – Roma (Sezione I) con la sentenza n. 5489/2025 pubblicata il 17 marzo.
LA MASSIMA
Mediazione civile - Previsioni normative contestate - Vizi di incostituzionalità - Insussistenza - Coerenza con lo spirito della riforma e con le esigenze professate dalla normativa unionale - Sussistenza. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 15-bis; Dlgs 149/2022, articolo 7)
Le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione ed immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate a un generale rafforzamento dell'istituto e, correlativamente, della professionalità dei mediatori. In particolare, deve essere respinta la censura relativa alla violazione della direttiva 2008/52/Ce e dell'articolo 47 della Carta di Nizza, posto che non risulta in alcun modo impedito alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Deve essere disattesa anche la censura di illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 (come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d del Dlgs n. 149 del 2022), e di risulta di illegittimità derivata del decreto ministeriale gravato per quanto attiene alla lamentata gravosità dei costi di mediazione, con riveniente pregiudizio del principio di uguaglianza (tra cittadini con maggiori e minori capacità economiche) e del diritto di difesa. Egualmente deve essere respinta l'ulteriore censura con la quale si lamenta l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15-bis del Dlgs n. 28 del 2010, come inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera t) del Dlgs n. 149 del 2022, nella parte in cui subordina il gratuito patrocinio alla condizione che sia raggiunto l'accordo di conciliazione. Pertanto, nessun dubbio di costituzionalità può essere rinvenuto nelle previsioni contestate ed alcuna illegittimità ricorre nel decreto ministeriale gravato. Né vi è luogo per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Cgue posto che la nuova conformazione dell'istituto risponde alle esigenze professate dalla normativa unionale, nella convinzione che esso possa fornire una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale.
Il complesso iter della riforma della mediazione civile e commerciale avviato con la legge delega n. 206 del 2021 ha condotto al ripensamento del modello adottato con la precedente riforma del 2013 (decreto legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013) che aveva a sua volta modificato l'originario modello introdotto nel 2010. Invero, il decreto legislativo n. 28 del 2010 - con l'attuazione della legge delega (decreto legislativo n. 149 del 2022) – configura attualmente un modello mediativo...


