Nessun dubbio di costituzionalità, può essere rinvenuto nelle nuove disposizioni che regolano il primo incontro di mediazione che rispondono altresì alle esigenze prefissate dalla normativa unionale. Sono le conclusioni cui è pervenuto il Tar Lazio – Roma (Sezione I) con la sentenza n. 5489/2025 pubblicata il 17 marzo.
Il complesso iter della riforma della mediazione civile e commerciale avviato con la legge delega n. 206 del 2021 ha condotto al ripensamento del modello adottato con la precedente riforma del 2013 (decreto legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013) che aveva a sua volta modificato l'originario modello introdotto nel 2010. Invero, il decreto legislativo n. 28 del 2010 - con l'attuazione della legge delega (decreto legislativo n. 149 del 2022) – configura attualmente un modello mediativo...
Codice appalti: convegni e sito internet per creare insieme "una casa comune"
di Giorgio Pagliari, già Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Parma Oberdan Forlenza - Presidente di sezione del Consiglio di Stato