UNA FALSA DELEGA METTE A RISCHIO DI REVOCA
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega» (Cassazione civile, 26 aprile 1994, n. 3952). Detto ciò, l’amministratore - se coinvolto nell’illecito perpetrato dal "falsus procurator" - potrà comunque essere revocato, in particolare se la falsa delega ha influito sulla votazione dell’assemblea.