Comunitario e Internazionale

Una società che vende su Amazon un bene realizzato da altri informa sulla garanzia del produttore solo se ne fa un elemento centrale dell'offerta

Per la Corte di giustizia (sentenza del 5 maggio nella causa C-179/21) un obbligo incondizionato è sproporzionato

di Simona Gatti

Un commerciante che vende online un bene realizzato da altri deve informare il consumatore della garanzia del produttore solo se ne fa un elemento centrale o determinante della sua offerta. Per la Corte di giustizia (sentenza del 5 maggio nella causa C-179/21) è giusto infatti tutelare chi compra, ma un obbligo incondizionato di fornire tutte le garanzie connesse al bene, compresa quella commerciale proposta dal produttore, è sproporzionato.

La vicenda
La società absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG aveva messo in vendita sulla piattaforma Amazon il prodotto di un fabbricante svizzero. Sulla pagina del sito dove veniva presentata l'offerta non c'erano notizie sulle garanzie offerte dalla absoluts o da terzi, ma una rubrica intitolata «Altre informazioni tecniche» che collegava l'utente a una scheda contenente alcuni dati redatta dal produttore.
Sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale un'altra società ha proposto un'azione diretta a far cessare tale proposta commerciale e una volta che la causa è giunta davanti alla Corte federale di giustizia della Germania sono stati interrogati i giudici Ue per risolvere la questione e cioè sapere se un professionista che si trova nella situazione della absoluts debba informare il consumatore dell'esistenza della garanzia commerciale offerta dal produttore.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
Secondo la Corte, in base alle regole contenute nella direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il compratore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni "al fine di prendere la decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. ... tali informazioni devono contenere qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consenta al consumatore di adottare una tale decisione".
Ma visto che è comunque necessario assicurare anche un giusto equilibrio tra tutela dei consumatori e competitività delle imprese i giudici Ue individuano la condizione che fa scattare questo interesse legittimo: quando si dimostra che il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare quando ne fa un argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l'attrattività della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti.
La Corte aggiunge che per determinare se la garanzia commerciale del produttore ne rappresenta una condizione essenziale, "occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell'offerta rispetto al bene in questione, dell'importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell'offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare, della presenza o meno, nell'offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a stabilire una necessità oggettiva di tutela del consumatore".

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