Famiglia

Unioni civili, l’assegno segue le regole del matrimonio

Per la Cassazione, ordinanza n. 24930 depositata oggi, nulla è dovuto se entrambe le parti sono in condizioni precarie, anche se una delle due ha dei figli da una precedente relazione eterosessuale

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di Francesco Machina Grifeo

Nella determinazione dell’assegno per il coniuge più debole, nelle unioni civili si applicano le medesime regole previste per il divorzio. Dunque, se entrambi versano in condizioni precarie nulla è dovuto. Né si deve tener conto dell’eventuale presenza di figli nati da un precedente matrimonio di uno dei contraenti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24930 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello di Firenze che aveva stabilito la revoca dell’assegno di 100 euro posto a carico della ex compagna.

I giudici di secondo grado infatti hanno accertato che l’obbligata era rimasta priva di redditi, pur avendo svolto in precedenza attività lavorativa, e che era gravata da una serie di debiti, contratti nel corso dell’unione civile, ragion per cui “la sostanziale e quasi totale assenza di redditi di entrambe le parti non consentiva di porre obblighi di sostegno economico” a suo carico. Ha comunque ritenuto “generiche e non decisive” le circostanze addotte dalla richiedente come il fatto che in precedenza aveva contratto un matrimonio eterosessuale nell’ambito del quale erano nate tre figlie e che aveva investito affettivamente nella relazione di coppia.

Nel ricorso, la donna rimarca che l’assegno di mantenimento trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza che grava sul coniuge (a prescindere dal sesso) economicamente più forte e deduce che avrebbe dovuto essere valutata non solo la durata dell’unione civile, ma anche la convivenza che la aveva preceduta. Oltre al fatto di essersi trasferita “a vivere con una figlia presso la compagna con cui aveva iniziato la nuova relazione regolata, poi con l’unione civile”. Infine, aggiungendo che non si sarebbe tenuto in debito conto della sua condizione di invalida civile.

La Suprema corte ricorda che in caso di unioni civili, cui si applica l’articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiamato dall’articolo 25 della legge n. 76/2016. E allora il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto

Tornando al caso in esame, conclude la Cassazione, la decisione impugnata ha accertato l’assenza dei presupposti richiesti, verificando la totale assenza di redditi della ex, a fronte della quale la ricorrente propone “personali prospettazioni e critiche non accompagnate dall’indicazione – in osservanza dell’onere di specificità - di specifici elementi probatori tempestivamente allegati a sostegno in fase di merito, atti a contrastare tale conclusione”.

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