Usura: niente sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori
Secondo la Cassazione solo i secondi ove superino il tasso di usura non vanno corrisposti
L’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, dispone la clausola «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Quest’ultima deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia.
La sentenza della Cassazione
Da ciò consegue che, precisa la Cassazione...