Civile

Utility, in assenza di "tariffa" sì alla agevolazione Irap

A fornire il chiarimento è la Sezione tributaria della Cassazione, sentenza 7273 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Alle public utility è applicabile l'agevolazione della deduzione del cuneo fiscale dalla base imponibile Irap? La risposta è negativa solo quando siamo di fronte ad una attività "in concessione" ed a "tariffa". A fornire il chiarimento è la Sezione tributaria della Cassazione, sentenza 7273 depositata oggi, partendo da un avviso di accertamento (anno 2007) a S.I.R.A s.r.l. (poi incorporata da Umbria TPL). L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'agevolazione sostenendo che il servizio era svolto in concessione e a tariffa.

La Ctp aveva accolto il ricorso della contribuente mentre la Ctr ha parzialmente modificato il verdetto. Secondo il Collegio di secondo grado, infatti, l'atto impositivo era riferito a due contratti diversi: quello per la gestione del trasporto pubblico locale con la Tevere TPL, a sua volta contraente con A.T.A.C. per la città di Roma; e quello per la gestione di linee interregionali, con la Regione Lazio. Nel primo caso, la Ctr ha respinto il ricorso del Fisco perché i compensi erano «stabiliti forfettariamente sulla base dei chilometri percorsi, il ricavo dei biglietti rimanendo invece riservato all'ATAC […] non risultano previsti sistemi di adeguamento del corrispettivo». Nella sostanza, dunque, non sussisteva una «tariffa» (compensativa o meno), pagata dall'utenza, che remunerava l'attività dell'impresa, che quindi non poteva ritenersi operante in regime di concessione, "quanto meno non al fine di escludere l'applicazione del beneficio controverso". Questa lettura è stata confermata oggi dalla Cassazione.

Nel secondo caso invece la Ctr aveva accolto il ricorso dell'Ufficio ritenendo che il servizio di trasporto pubblico regionale eseguito dalla S.I.R.A. s.r.l. "configurasse un'attività di impresa in concessione e a tariffa", e ne aveva escluso la deducibilità. Per la Suprema corte però la CTR ha errato nel qualificare i rapporti come "concessioni" sulla base della "mera circostanza" che la parte introduttiva dei contratti menziona precedenti atti di "concessione". Tale qualificazione, prosegue la Cassazione, "è quindi fondata su un dato letterale e formale" e "prescinde del tutto dai criteri rispetto ai quali il giudice a quo avrebbe dovuto condurre la relativa indagine, al fine di qualificare i rapporti come concessioni o quali appalti di servizi". Motivo accolto e valutazione da rifare nel merito.

In tema di Irap, dunque, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata (in applicazione delle deduzioni dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 296 del 2006, cosiddetta riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata - "public utilities" - in forza di una "concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. cuneo fiscale".

In definitiva, per la Suprema corte consentire, indiscriminatamente, a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni Irap darebbe luogo a un utile insperato, generando una "sovracompensazione" capace di frustrare l'obiettivo perseguito dall'autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa non remunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato.

Un ragionamento che ha trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte Ue e nella posizione della Commissione europea secondo cui l'esclusione del beneficio fiscale nei confronti delle public utilities è legittima considerato che le autorità italiane hanno sostenuto che essa ha lo scopo di evitare la "potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l'attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'onere Irap prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura". L'esclusione dei pubblici servizi operanti in concessione e a tariffa, dunque, non determinerà un vantaggio o uno svantaggio selettivo. Una "neutralità" che ha indotto la Commissione a negare che la misura costituisse aiuto di Stato.

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