La sentenza sezioni Unite 17 luglio 2024 n. 19726 affronta la difficile questione in relazione all'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, con rilievi però che sembrano potersi attagliare anche all'assai più ampia problematica dell'accesso all'albo degli avvocati

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 9-17 luglio 2024 n. 19726 - Presidente Cassano; Relatore Giusti; Pm - Finocchi Ghersi - difforme

LA MASSIMA

Avvocato - Iscrizione al registro dei praticanti - Condotta irreprensibile - Pendenza di imputazioni - Valutazione - Necessità - Sussiste - Limiti. (Costituzione, articolo 27; Cp, articoli 392 e 648; Legge 31 dicembre 2012 n. 247, articolo 17)

La richiesta d'iscrizione al registro dei praticanti avvocati non può essere rigettata per carenza del requisito della condotta irreprensibile di cui alla lettera h) dell'articolo 17 legge 31 dicembre 2012 n. 247, ove nei confronti del richiedente risultino elevate imputazioni non ancora definite, dovendosi invece verificare se l'accertamento penale abbia raggiunto un certo stadio di affidabilità, corrispondente almeno a quanto derivante da una condanna non definitiva.

Fino all'avvento della Riforma forense si pretendeva che l'aspirante alla pratica forense, e all'esercizio dell'avvocatura, avesse una "condotta specchiatissima e illibata", ed era riservato all'Ordine un largo spazio di discrezionalità nella valutazione, al punto che taluni Consigli avevano preteso quattro lettere di "endorsement" sulla rispettabilità, affidabilità e serietà del richiedente da parte di iscritti all'Ordine, meglio se anziani e prestigiosi. Oggi si esige soltanto la condotta "irreprensibile...

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