Immobili

Va revocato l'amministratore che non consegna al condomino il registro di contabilità

Lo ha deciso la Corte di Appello di Genova con decreto camerale pubblicato il 13 luglio 2022

di Fulvio Pironti

La omessa consegna al condomino di copia dei registri obbligatori, dei quali è comproprietario, integra una grave ipotesi di revoca giudiziale dell'amministratore in quanto viola l'obbligo prescritto dall'articolo 1129, comma 2, c.c., disposto che attribuisce ad ogni interessato il diritto di estrazione. E' il principio statuito dalla Corte di Appello di Genova con decreto camerale pubblicato il 13 luglio 2022.

Il caso
Un condomino ricorse al Tribunale di Imperia per revocare l'amministratore dolendosi di varie inadempienze fra cui la omessa consegna di copia dei registri obbligatori e il mancato aggiornamento del registro di contabilità. Il rigetto dell'istanza si fondava sul fatto che nessuna norma sanciva come motivo di revoca il rifiuto di consegnare al condomino i registri obbligatori. Inoltre, era insussistente l'interesse del condomino ad ottenere copia dei carteggi essendo assente il danno in difetto di consegna. Il condomino ha reclamato il decreto camerale innanzi alla Corte territoriale genovese mentre il resistente ha avversato ogni deduzione.

La decisione
Il reclamante ha lamentato la gestione contabile confusa e l'ingiustificato rifiuto dell'amministratore a consegnargli i documenti chiesti tra cui il registro di contabilità aggiornato. Il legale del condomino chiese di visionare ed ottenere copia dei carteggi fra cui il registro contabile. All'atto dell'accesso non era aggiornato né visibile per cui l'amministratore promise di consegnarlo successivamente. Tuttavia, tale registro non venne mai mostrato né consegnato.
Il percorso motivazionale del tribunale non ha persuaso la Corte di Appello. Quest'ultima rileva che l'articolo 1129, comma 12, n. 7, c.c. prevede che giustificano la revoca dell'amministratore, in quanto gravi irregolarità, l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, n. 7, c.c. Tale disposto prescrive che l'amministratore deve curare la tenuta del registro contabile. E' vero che il rifiuto dell'amministratore di far visionare i documenti non integra un motivo di revoca tipizzato, ma è anche vero che non ha dimostrato di aver adempiuto. Anzi, ha ammesso che il registro contabile non era pronto perché non aggiornato sebbene l'articolo 1130, n. 7, c.c. imponga un termine di trenta giorni per registrare ogni singolo movimento. La tenuta dei registri è funzionale a consentire la verifica gestoria.

I diritti dei condomini
La mancata consegna del registro di contabilità è priva di giustificazione. Secondo i giudici di secondo grado l'amministratore ha un ruolo «servente» rispetto ai condòmini poiché è un mandatario che gestisce beni altrui. Il condomino ha diritto di visionare i documenti in ogni tempo: ciò trova conferma nell'articolo 1129, comma 2, c.c. per il quale l'amministratore deve indicare il luogo in cui si custodiscono i registri e le date nelle quali possono essere visionati. A riprova della pubblicità dei carteggi, l'articolo 71-ter disp. att. c.c. consente all'assemblea di obbligare l'amministratore ad attivare un sito internet per permettere ai condòmini la consultazione ed estrazione di copia digitale dei documenti.
L'amministratore ha il dovere di soggiacere al controllo gestorio. Tant'è che la giurisprudenza ha chiarito che ogni condomino ha diritto di visionare e/o ottenere in qualsiasi tempo il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti senza doverne specificare le ragioni. Essi sono di esclusiva proprietà dei condòmini mentre l'amministratore li detiene per ragioni di ufficio. La sua condotta ha sottratto ai condòmini uno strumento di controllo sull'operato: non ha aggiornato il registro di contabilità secondo le cadenze e ha persistito nell'illegittimo rifiuto di consegnarne copia. In definitiva, i giudici di appello, in riforma del decreto camerale, hanno revocato l'amministratore condannandolo a rifondere le spese del procedimento.

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