Responsabilità

Va riconosciuto il danno non patrimoniale anche a fronte di una richiesta generica

E’ il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 23233/2024

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di Mirko Martini

La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; pertanto, a fronte di una domanda di risarcimento pure generica, che utilizzi formule: “danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi”; danno “subìto e subendo”, come nel caso di specie, ed in assenza di ulteriori allegazioni, deve riconoscersi anche...