La realizzazione di opere stabili su proprietà esclusiva di un condomino, anche se configurate come pergolati o pergotende, deve rispettare le distanze legali dagli edifici confinanti e tutelare le vedute in appiombo ai sensi degli articoli 873 e 907 del Codice civile.

Qualsiasi deroga a tali limiti è valida solo se prevista in maniera chiara e specifica mediante servitù o accordi convenzionali. Il mancato rispetto legittima il vicino a ottenere la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, indipendentemente dalla natura smontabile dell’opera, autorizzazioni comunali o deliberazioni condominiali generiche. Lo precisa il Tribunale di Trani con la sentenza n. 86 pubblicata il 26 gennaio 2026.

Il caso

La vicenda trae origine dalla costruzione, da parte della convenuta, di una pergola bioclimatica sul proprio balcone, collocata a soli 28 cm dalla portafinestra dell’appartamento sovrastante di proprietà dell’attore. Quest’ultimo ha chiesto l’accertamento della violazione delle distanze previste dagli articoli 873 e 907 Codice civile e la rimozione dell’opera sostenendo che essa pregiudica la sua veduta in appiombo, diritto acquisito prima della realizzazione del manufatto.

La convenuta ha affermato che il manufatto rientrerebbe nelle opere di edilizia libera e contestato che era stato autorizzato dal condominio; inoltre, non configurava abuso edilizio. Il caso evidenzia il delicato rapporto tra diritto di proprietà esclusiva e interessi degli altri condòmini che la disciplina codicistica cerca di tutelare in modo inderogabile.

La decisione

Il decidente ha qualificato il pergolato come «fabbrica» stabile e idonea a ostacolare l’esercizio della veduta. Ha rilevato che la struttura viola le distanze legali previste dagli articoli 873 e 907 Codice civile. Anche se le lamelle sono orientabili, la struttura nel suo complesso rappresenta un ostacolo permanente. Le autorizzazioni comunali e le delibere condominiali generiche non incidono sul diritto reale dell’attore.

Le deroghe ai limiti di distanza sono ammissibili solo mediante esplicita pattuizione o costituzione di servitù. Il principio secondo cui la tutela delle vedute è indipendente dalla eventuale autorizzazione amministrativa riflette la distinzione tra piano civilistico e piano edilizio-amministrativo sancendo la prevalenza della tutela dei diritti reali sui meri aspetti regolatori.

Princìpi consolidati e conseguenze

La pronuncia asserisce che il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute in appiombo è assoluto e inderogabile senza pattuizioni specifiche. Precisa poi che la qualificazione di «fabbrica» dipende dalla stabilità e capacità di ostacolare la veduta, indipendentemente dal materiale o dalla possibilità di smontaggio. Anche interventi di edilizia libera, come pergolati o tende da sole, possono configurare violazioni se ostacolano vedute legittime.

Le autorizzazioni condominiali o clausole generiche negli atti di vendita non possono limitare i diritti di veduta senza contenuti quantitativi e specifici. La tutela del diritto di proprietà prevale su interessi di comodità o uso più intenso delle aree condominiali. Eventuali conflitti richiedono equilibrio tra diritti dei singoli condòmini.

In definitiva, il tribunale ha ordinato la rimozione della pergola e il ripristino dello stato dei luoghi confermando l’importanza della salvaguardia dei diritti reali nei rapporti condominiali e della prevalenza dei limiti di legge sulle pattuizioni generiche o sull’edilizia libera.

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