Va sempre motivato il Daspo che impone l'obbligo di comparizione in questura
E la motivazione va "rafforzata" se la misura è stabilita per la recidiva e in misura superiore alla media tra minimo e massimo
Il Daspo che vieta per sette anni di presenziare a manifestazioni sportive e per la stessa durata impone l'obbligo di comparire in questura in concomitanza del loro svolgimento va sempre motivato nonostante l'"afflittività" della misura di prevenzione sia determinata dalla norma sulla recidiva dell'articolo 6 della legge 401/1989. Spiega, infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 32739/2020, che la parte del Daspo che prevede (oltre al divieto di entrare nello stadio) anche l'obbligo di recarsi in Questura va sempre motivato e a maggior ragione - in maniera rafforzata - se la misura di prevenzione è di così lunga durata vicina al massimo previsto di 8 anni per la recidiva. I giudici di legittimità - nell'accogliere il motivo sulla mancata motivazione dell'applicazione dell'obbligo di comparire - precisano che il Daspo del questore va sempre motivato sul punto al fine di consentire il vaglio del giudice. E, precisa, in maniera rafforzata quanto più è lunga la durata. L'obbligo di motivare sempre e solo la misura aggiuntiva prevista dal comma 2 è confermato dall'iter di convalida affidato al giudice previsto dal comma 3 dello stesso articolo 6 della legge 401. La necessità di un Daspo motivato congruamente sul punto deriva anche dalla giurisprudenza costituzionale così come la garanzia di procedere alla convalida in pubblica udienza, cioè in contradditorio, come fissato dalla giurisprudena Cedu. La Cassazione per il resto ha respinto il ricorso dove, ad esempio, si lamentava la previsione dell'obbligo anche in occasione di partite amichevoli che, al limite, possono essere decise anche poco tempo prima che si svolgano. La Cassazione ha anche confermato la legittimità dell'adozione del Daspo per violazioni del regolamento d'uso degli impianti sportivi. E ha perciò escluso il rinvio alla Corte costituzionale sul punto.