Vaccini, nessun nesso tra encefalopatia ed "esavalente"
La Cassazione, ordinanza n. 2474 depositata oggi, ha respinto il ricorso della famiglia contro il diniego dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992
No all'indennizzo per l'encefalopatia da cui è affetta una bambina che ha praticato i vaccini esavalente e pneumococcico. Per la Cassazione, ordinanza 2474 depositata oggi, non è provato il nesso di causalità. Nulla a pretendere dallo Stato dunque per un coppia di genitori che asseriva l'esistenza di una correlazione tra l'insorgere del ritardo neuro psicomotorio, l'epilessia, l'ipotonia generalizzata e la cecità assoluta della figlia, con la somministrazione dei vaccini.
Secondo i ricorrenti che chiedevano la provvidenza prevista dalla legge n. 210 del 1992, il sacrificio dell'integrità fisica compromessa da un intervento medico predisposto per tutelare la salute pubblica "doveva avere una ricaduta sul criterio di accertamento nel nesso causale che andava riconosciuto ogniqualvolta non possa essere dimostrata altra e diversa causa di determinazione della malattia".
Una lettura bocciata dalla Suprema Corte secondo cui chi chiede l'assegno deve provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi "da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica". Al contrario, nel caso in esame "il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile".
Né, prosegue la decisione, è decisiva "la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa", considerato che la consulenza stessa afferma che "l'encefalopatia ad esordio precoce che ha colpito la minore non ha trovato, a tutt'oggi, una diagnosi di certezza". Dunque, "ci si può esprimere solo con dichiarazioni di probabilità più o meno elevata ma non certezza o con probabilità prossima alla certezza".
In questo senso, l'Istituto Neurologico Besta di Milano aveva posto due diagnosi di probabilità (deficit di gamma aminobutirrico-transaminasi acido; GABA -T e sindrome PEHO encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia ed atrofia ottica) entrambe patologie metaboliche-neurodegenerative supportate da riscontri clinici e strumentali. Anche considerando, dunque, "la scarsa significatività ai fini dell'accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il c.t.u. ha concluso nel senso che l'encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito".
Benedetti Alessandro, Epifani Francesco, BLB Studio Legale
Dottrina