Civile

Vaccini, vitalizio aggiunto nel 2005 a indennizzo decorre dall’entrata in vigore della legge

Il diritto a percepire il nuovo assegno mensile non retroagisce alla data di ottenimento della forma indennitaria base conseguita prima dell’introduzione nell’ordinamento dell’aggiuntiva somma di ristoro per i danni alla salute

Judge gavel and euro banknotes

di Paola Rossi

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 27141/2024 pronunciata dalla IV sezione civile - ha risolto il problema interpretativo sorto in relazione alla decorrenza del vitalizio mensile che il Legislatore del 2005 ha deciso di aggiungere all’indennizzo base già previsto dalla legge del 1992, a favore di chi abbia riportato danni irreversibili alla salute, in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie e non. La soluzione adottata sarà applicata dai giudici del rinvio in base al seguente principio di diritto: «L’indennizzo aggiuntivo disciplinato dall’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev’essere riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell’indennizzo base, secondo le previsioni dell’art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria».

Al centro della questione risolta sta proprio il Dm Salute 10 ottobre 2006, attuativo della legge 229/2005, dove ha esplicitamente affermato che il nuovo vitalizio venga erogato all’avente diritto, a partire dall’entrata in vigore della legge del 2005. Con conseguente esclusione di una decorrenza retroattiva fino al momento del primo indennizzo base se questo è già stato conseguito.

La Suprema Corte ritiene che non vi sia alcun aspetto di illegittimità costituzionale nell’applicare il limite dell’entrata in vigore della legge ai fini della sua applicabilità concreta. In effetti, la normalità è l’applicazione delle leggi a partire dalla loro effettività, che si raggiunge appunto con l’entrata in vigore, che scatta o dopo il periodo della normale vacatio legis o dal giorno eventualmente fissato dal Legislatore in data ancora successiva.

Il problema, in questa materia, in effetti è nato in quanto il diritto aggiuntivo è stato riconosciuto anche a chi aveva in precedenza ottenuto dallo Stato il previgente indennizzo base previsto dalla legge 210/1992. Tale affiancamento delle due linee di indennizzo a favore dei danneggiati - la prima in forma di una tantum e la seconda di vitalizio - ha fatto sorgere il problema se far retroagire o meno l’assegno mensiile a favore della persona al giorno del riconoscimento del primo ristoro base introdotto nel 1992. La risposta al dubbio, come si è visto, è stata negativa. Spiega, infatti, la Cassazione che tale pretesa di una decorrenza coincidente non può fondarsi sul fatto che la disciplina dell’indennizzo aggiuntivo richiami quella dell’indennizzo base, in quanto tale richiamo è circoscritto al quantum per calcolare il vitalizio e non investe il diverso profilo della decorrenza.

Infine, va precisato che tale coincidente decorrenza tra i due profili indennitari scatta solo per chi acquisisca il diritto all’indennizzo base in epoca posteriore all’entrata in vigore del nuovo vitalizio. A riprova di ciò va osservato che per l’indennizzo aggiuntivo l’articolo. 1, comma 4, della legge 229/2005 fissa la rivalutazione Istat annuale dell’importo determinato dalla legge, senza occuparsi del periodo pregresso: a conferma che la nuova “provvidenza” decorre solo per il futuro senza retroagire a un momento passato.

In definitiva il Dm Salute del 2006, nel definire le modalità procedurali di attuazione della legge, oltre a essersi attenuto alle singole norme e alle risultanze dei lavori della commissione ha anche rispettatto i principi fondamentali della necessaria copertura finanziaria delle leggi prevista all’articolo 81 della Costituzione e della generale irretroattività delle nuove norme introdotte nell’ordinamento, come detta l’articolo 11 delle Preleggi.

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