Vaccino anti-covid ai minori, in caso di disaccordo decide il genitore più indoneo a curare gli interessi del figlio
Il Tribunale di Parma ha espressamente riconosciuto nel padre la figura più adeguata ad assicurare il migliore interesse della prole, pertanto, gli ha attribuito il potere di decidere autonomamente sul punto, senza il consenso della madre
In caso di disaccordo di una coppia in merito alla somministrazione del vaccino anti-covid 19 ai minori il giudice decide sempre nell'interesse del figlio. Per questo motivo il Tribunale di Parma, con la sentenza 11 ottobre 2021, attribuisce il potere di scelta al geniore che reputa più idoneo a tutelare il fanciullo.
Com'è noto, l'art. 316 del Codice Civile attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, che la esercitano "di comune accordo", tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni della prole. Il comma II prevede poi che qualora vi siano del conflitti "su questioni di particolare importanza", ciascuno possa adire senza formalità il giudice, affinché siano adottati i provvedimenti opportuni. Aggiunge il comma successivo che il giudice, sentiti i genitori e se del caso il minore, propone le soluzioni più favorevoli all'interesse del figlio e all'unità familiare.
Quanto accaduto nel caso di specie ricalca alla perfezione il dato normativo contenuto nella seconda del III comma, ai sensi del quale, in caso di perdurante contrasto fra i genitori, il giudice attribuisce il potere decisionale a chi reputa "più idoneo a curare l'interesse del figlio".
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Parma ha espressamente riconosciuto nel padre la figura più adeguata ad assicurare il migliore interesse della prole, pertanto, gli ha attribuito il potere di decidere autonomamente sul punto, senza il consenso della madre, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
Nel merito, il Collegio ha respinto le pretese della signora, in quanto basate su convinzioni personali – più precisamente sull'ideologia no vax –, in alcun modo confortate dai risultati medico-scientifici nazionali e internazionali.
Riparto di giurisdizione e di competenza - Ciò posto, meritano particolare attenzione le questioni preliminari sollevate nel corso del giudizio, riguardanti il riparto di giurisdizione e di competenza per materia fra Giudice Ordinario e Tribunale per i Minorenni.
Secondo la tesi di parte resistente, l'articolo 709 ter del Codice di Procedura Civile, dedicato al procedimento per la soluzione delle controversie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, opererebbe una distinzione fra questioni riguardanti "l'esercizio vincolato" della stessa e contrasti riguardanti scelte discrezionali della coppia. In verità, il Tribunale di Parma ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario sull'intera materia, escludendo la possibilità di effettuare ulteriori distinguo al suo interno.
Rigettata, dunque, la prima eccezione, il Collegio è passato all'analisi della seconda, riguardante la presunta incompetenza per materia del Tribunale Ordinario.
A questo proposito, i giudici hanno fatto una doverosa precisazione, affermando che le problematiche riguardanti la salute dei minori appartengono alle "questioni di particolare importanza" cui fa riferimento l'articolo 316 del Codice Civile.
Fondamentale, ai fini della soluzione del caso, si è rivelato il contenuto dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, secondo cui appartengono alla competenza del giudice minorile i provvedimenti di cui agli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma del Codice Civile. Risulta evidente che la norma non fa alcuna espressa menzione dell'articolo 316, chiamato in causa dal ricorrente. Inoltre, la seconda parte del primo comma prevede un'importante eccezione per i provvedimenti ex articolo 333, volti a tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori, da adottarsi nel corso di un procedimento di separazione o di divorzio o - per l'appunto – ex articolo 316. Nelle ipotesi menzionate, infatti, viene espressamente esclusa la competenza del tribunale per i minorenni, operando una vis attractiva a favore del tribunale ordinario, il quale emana altresì tutti i provvedimenti che non sono espressamente attributi alla competenza di un altro organo giudicante.
Da quanto sin qui esposto, logica e condivisibile è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Parma che ha confermato sia la propria giurisdizione che la propria competenza per materia, rigettando le eccezioni avanzate dalla resistente.
Il futuro Tribunale della Famiglia - Prima di concludere, merita di essere preso in considerazione il Tribunale della Famiglia del quale, ormai da anni, si discute. Com'è noto, il disegno di legge n. 1662/2021 contente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", contempla l'istituzione del cosiddetto Tribunale della Famiglia.
Con la definitiva eliminazione del Tribunale per i minorenni, sarà questo nuovo Tribunale unico per le persone, per i minori e per le famiglie a occuparsi delle materie dapprima attribuite al giudice minorile ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e di altre questioni prima di competenza del giudice ordinario, in primis, separazioni e divorzi, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, stato e capacità delle persone.
Una volta che avrà finalmente visto la luce, occorrerà verificare se le ottime intenzioni di cui il Legislatore ha dimostrato di avere abbiano ben lastricato o meno la via – non per l'inferno, ma – per il Tribunale della Famiglia. Sicuramente non mancheranno battaglie sul riparto delle competenze, come non sono mancate in passato, ma occorre lasciare un margine di ottimismo e sperare che il nuovo istituto semplifichi la vita degli operatori del diritto e degli utenti.