Vademecum su indici della subordinazione e prestazioni di lavoro elementari
Lavoro subordinato - Rivendicazione lavoro subordinato - Mansioni elementari e ripetitive - Indici sussidiari - Continuità della prestazione - Compenso fisso - Orario di lavoro fisso - Rilevanza.
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare e ripetitiva e il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16013
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - In genere subordinazione - Criteri distintivi dal rapporto autonomo - Prestazioni standardizzate - Utilizzazione di criteri sussidiari - Ammissibilità.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione ( nella specie di un’addetta alla ricezione di scommesse in un’agenzia ippica), il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23846
Lavoro autonomo e subordinato - Criteri distintivi - Individuazione - Ricorso a criteri distintivi sussidiari - Legittimità.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2014, n. 20367
Lavoro autonomo e subordinato - Criteri distintivi - Subordinazione - Utilizzazione di criteri sussidiari – Ammissibilità.
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2010, n. 9251
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