Lavoro

Valida l’impugnazione con procura

Notifica entro 60 giorni al datore solo se la ratifica del lavoratore è successivaNotifica entro 60 giorni al datore solo se la ratificadel lavoratore è successiva

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’impugnazione stragiudiziale proposta dal difensore nel termine di decadenza di 60 giorni (previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 604/1966) in nome e per conto del lavoratore, richiamando il mandato conferitogli, è pienamente valida e non richiede che nel medesimo termine di decadenza sia trasmessa al datore di lavoro anche la procura speciale.

Il difensore che impugna stragiudizialmente, nell’interesse del lavoratore, il contratto a termine nullo non ha l’onere di comunicare o documentare la procura previamente conferitagli, salvo il caso in cui tale incombente sia stato espressamente richiesto dal datore.

La Cassazione ha espresso questi principi con sentenza 9650/2021, componendo un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità. È da respingere la tesi per cui al difensore che abbia impugnato nei termini (ovvero entro 60 giorni) in forza di procura speciale scritta anteriore sia, altresì, richiesto di comunicare o documentare, sempre nei termini, il mandato conferitogli dal lavoratore. Al contrario, se il difensore è munito di procura scritta a lui rilasciata dal lavoratore prima dell’atto di opposizione, nessun onere aggiuntivo è richiesto per il perfezionamento dell’impugnazione stragiudiziale.

La Corte di legittimità opera una netta distinzione tra l’ipotesi in cui l’avvocato impugna stragiudizialmente l’atto datoriale (ritenuto invalido) in nome e per conto del lavoratore richiamando il mandato precedentemente conferitogli, dalla diversa ipotesi in cui all’atto di impugnazione del difensore faccia seguito, in un momento successivo, la ratifica del lavoratore. Solo in questo secondo caso il difensore è tenuto a comunicare o documentare la ratifica da parte del cliente del proprio operato nel termine di decadenza di 60 giorni.

Sulla scorta di questi rilievi è stata ribaltata la decisione resa dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale aveva concluso per l’improcedibilità del ricorso del lavoratore sul rilievo che, insieme all’impugnazione del contratto a termine per nullità, non era stato comunicato o documentato nei 60 giorni il mandato conferito al difensore.

La Cassazione contesta questa conclusione e afferma che, se il difensore che impugna è già munito di idonea procura del lavoratore, l’impugnativa stragiudiziale secondo l’articolo 6, comma 1, della legge 604/1966 può essere efficacemente eseguita in nome e per conto dell’assistito, senza che il mandato scritto sia anch’esso comunicato nel medesimo termine di 60 giorni.

La Suprema corte osserva che le disposizioni sul doppio termine di impugnazione contenute nell’articolo 6 hanno natura eccezionale rispetto alla disciplina generale sulla impugnazione degli atti negoziali, ragion per cui la loro applicazione non può ammettere interpretazioni estensive che senza ragionevole giustificazione ne allarghino la sfera di operatività.

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