Penale

Valida la notifica pec all'avvocato se l'atto raggiunge il suo scopo

Vale a prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi del ministero della giustizia che dovrebbero disciplinarne l'utilizzo

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di Marina Crisafi

La notifica via pec al difensore rientra tra quelle consentite dall'articolo 148, comma 2-bis, c.p.p., e deve ritenersi valida, se l'atto raggiunge il suo scopo, a prescindere dall'emanazione dei decreti attuativi del ministero della giustizia destinati a regolamentare l'utilizzo della posta elettronica certificata. Non solo. L'avvocato non può eleggere domicilio, previsto solo per l'imputato e la persona sottoposta ad indagini. Ergo, la pec basta e avanza.
Sono questi i principi che la Cassazione penale coglie l'occasione di evidenziare nella recente ordinanza n. 30259/2020.

La vicenda
Nella vicenda portata dinanzi ai Supremi giudici, un imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma, chiedendone la nullità, per l'errore di fatto in cui la stessa era incorsa, avendo eseguito la notifica dell'avviso di pubblica udienza via pec e non presso lo studio dove il difensore di fiducia aveva eletto domicilio.
Il difensore non è abilitato ad eleggere domicilio

Ma per la S.C. il ricorso è inammissibile.
Alcuna norma del codice, ricorda infatti la Cassazione, "abilita il difensore alla elezione di domicilio, prevista dall'art. 161 c.p.p. per la sola persona sottoposta ad indagini e l'imputato, mentre le notifiche ad altri soggetti del processo, fra i quali il difensore, si eseguono, secondo la disposizione recata dall'art. 167 c.p.p., a norma dell'art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo il caso di urgenza".

Notifica pec valida anche senza i decreti di via Arenula
Gli avvocati hanno l'obbligo, rileva inoltre il Palazzaccio, quali professionisti iscritti all'Albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, la quale è "a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno".
E la notifica a mezzo pec, effettuata al difensore dell'imputato, è stata già ritenuta valida in passato, ricorda la Corte, poiché "in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, consente la notifica ‘con mezzi tecnici idonei', tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della posta elettronica certificata".
Pertanto, l'avvenuta notifica dell'atto a mezzo pec è "adeguata e sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo senza che possano assumere rilievo, ai fini della regolarità del procedimento di notificazione, vicende successive".

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