Civile

Valida l'opposizione all'ingiunzione di pagamento degli onorari fatta con atto di citazione notificato nei termini

In realtà è previsto l'uso del ricorso, ma la conversione del rito in quello sommario non retroagisce sugli atti legittimi "precedenti"

di Paola Rossi

La riforma del Codice di procedura civile ha previsto che le controversie per la liquidazione dei compensi e degli onorari degli avvocati debbano procedere sul binario del rito speciale. E il giudice adito che convertire il rito sbagliato instaurato in quello sommario non travolge in radice e dall'inizio gli atti introduttivi già prodotti e che hanno rispettato le regole di legittimità previste dal procedimento inizialmente avviato per errore.
Nel caso concreto, affrontato dalla sentenza n. 5659/2022, la Cassazione ha chiarito i profili di validità dell'opposizione, contro l' ingiunzione di pagamento ottenuta dal difensore verso il cliente, erroneamente proposta con atto di citazione invece che con ricorso ex articolo 702 bis del Codice di procedura civile.

Infatti, dice la sentenza di legittimità, che in caso il giudice "corregga" la scelta della citazione - esperita per errore come opposizione ex articolo 645 del Codice di procedura civile in materia di pagamento di onorari e compensi agli avvocati - e converta il procedimento nelle forme di quello sommario, la validità dell'opposizione all'ingiunzione va valutata rispetto agli adempimenti previsti dal rito sostituito in corso di causa. Quindi la citazione correttamente adempiuta, ma fatta in violazione della previsione dell'articolo 14 del Dlgs 150/2011, resta efficace dopo l'avvenuta mutazione del rito e non conta se abbia rispettato il perimetro della forma del ricorso che correttamente sarebbe dovuto essere utilizzato. Per cui la Cassazione ammmette il ricorso del cliente che si era visto respingere come inammissibile l'opposizione all'ingiunzione in quanto non depositata nei termini del rito applicabile.
E quindi il termine decadenziale del deposito previsto per il ricorso non si applica alla citazione e che sia stata regolarmente notificata alla controparte nei termini. È da reputare quindi utilmente esperita l'opposizione qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni.

Infine, lo stesso ricorrente che aveva erroneamente fatto opposizione tramite atto di citazione constata l'applicabilità del rito speciale previsto dalla riforma e impugna la decisione del giudice direttamente per cassazione, come previsto in materia di compensi degli avvocati dove l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

In generale la conversione del rito non ha effetti retroattivi se in base a quello erroneamente instaurato vi è stato comunque un giusto processo. Il rispetto dei diritti delle parti in lite comporta infatti il funzionamento del principio di economia processuale per cui non scatta alcuna nullità o regressione del procedimento "giusto" già esperito. Il mantenimento della validità dell'atto introduttivo, adottato nel rito poi convertito in altro, è principio valido vicendevolmente cioè anche quando sia stato presentato ricorso, invece di procedere alla citazione, se il ricorso è formalmente regolare e depositato nel termine per esso prescritto.

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