Civile

Valida la procura cartacea allegata alla Pec del ricorso “nativo digitale”

Lo hanno chiarito le Sezioni unite civile, sentenza n. 2077 depositata oggi. Con la decisione n. 2075 invece hanno affermato che la procura speciale non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto. Soddisfazione è stata espressa dal Consiglio nazionale forense

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di Francesco Machina Grifeo

La procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore depositata in modalità telematica - e in tale modalità notificata - unitamente al ricorso per Cassazione è una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso (ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.). Lo hanno chiarito le Sezioni unite civile, sentenza n. 2077 depositata oggi, dando così il via libera all’esame, da parte della Terza Sezione civile, del ricorso di un contribuente nei confronti di Roma Capitale.

La questione riguardava la validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.

Le decisione ricorda che la questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 trova una prima soluzione già nella sentenza n. 36507/2022 sempre a S.U., in cui si afferma che il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico si debba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso - che rileva in questa sede - di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale”. Un’ipotesi, si osserva, che è “allo stato, ancora numericamente prevalente”.

È dunque proprio la “collocazione topografica” della procura a far sì che essa “debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In questa soluzione a venire in rilievo sono la “centralità del diritto di difesa” e anche il principio che impone di “evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale”. Tendendo conto della “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato all’interno della giurisdizione, la quale non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà”.

Così, nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Ancora più rilevante è che a tale approdo non si sottrae la nuova disciplina prevista dalla riforma Cartabia. Il ragionamento, prosegue la Corte, anche se necessariamente riferito alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore dunque alle modifiche apportate al Dm n. 44 del 2011 dal Dm 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria – ossia, l’art. 83 c.p.c. – dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

Con un’altra decisione la n. 2075, sempre in tema di procura alle liti, le  S.U. risolvono la diversa questione, rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023 (Terza Sezione), relativa al caso di una procura conferita da Riscossione Sicilia, ad un avvocato, nella città di Palermo nel luglio 2021, mentre il ricorso introduttivo risultava redatto ad Agrigento nel successivo mese di settembre. Ebbene la Suprema corte, con un principio di diritto, ribadisce l’indirizzo per cui: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

A stretto giro arriva la presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense che esprime “soddisfazione per il revirement espresso oggi dalle Sezioni Unite rispetto all’orientamento in tema di procura speciale, inutilmente restrittivo e penalizzante, espresso in passato in alcune pronunce di singole sezioni della Cassazione”.

Il CNF, prosegue la nota, da tempo aveva auspicato l’intervento delle Sezioni Unite “per ricondurre alla corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 83 cpc in tema di data o luogo di rilascio della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso al giudice di legittimità. Il pronunciamento odierno rappresenta il corretto approdo al rilevante tema che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi ricorsi per questioni formali prive di rilievo giuridico”.

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