Civile

Valida la revoca della patente che arriva tre anni dopo l'infrazione

Il giudice di Pace di Trapani, applicando un principio della Cassazione, ha respinto il ricorso di un automobilista

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Non c'è un termine per comunicare la revoca della patente. Lo ricorda il Giudice di pace di Trapani con sentenza del 14 settembre 2020 che ha respinto il ricorso di un cittadino contro la prefettura di Trapani per contestare il provvedimento di revoca della patente di guida ricevuta a giugno dello scorso anno per un verbale fatto dalla Polstrada di Castelvetrano il 30 novembre 2017.
Il cittadino eccepiva «l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia, pervenuta a distanza di circa tre anni dalla violazione, senza il rispetto del termine di 90 giorni, prescritto dall'art. 2 della Legge 241/90». Non solo. Evidenziava inoltre l'ulteriore danno, derivante dalla necessità di dover conseguire una nuova patente di guida, per la quale occorre un termine di due anni.
Tesi respinta dal Giudice di Pace di Trapani che ha ricordato una recente decisione della Cassazione, la sentenza n, 7026/2019 della II sezione civile. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è «configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge infatti non prevede alcun termine»: in particolare, i giudici nomofilattici hanno rilevato «l'erroneità della sentenza (d'appello, n.d.r.) laddove ha ritenuto causa di nullità del provvedimento impugnato il ritardo con cui era stato notificato, in ragione degli effetti negativi di esso sul diritto dell'interessato a conseguire una nuova patente di guida, rilevando in contrario che, in mancanza di un termine perentorio stabilito dalla legge per l'emissione e la notifica del provvedimento di revoca, l'eventuale ritardo intercorso tra l'emissione della sanzione e la sua notifica potrebbe al più esaurire i suoi effetti nel riconoscere all'interessato la possibilità di chiedere anticipatamente il nuovo titolo abilitativo, ma non può comportare, in mancanza di prescrizioni in tal senso, la nullità della sanzione».

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