Penale

Valido il sequestro del bar rumoroso per aver disatteso gli ordini del questore

ll locale era ritrovo di pregiudicati e fonte di disturbo per schiamazzi

di Giulio Benedetti

Può essere sequestrato penalmente il bar il cui esercizio cagioni rumori insopportabili per le persone abitanti nelle vicinanze. È il principio sancito dalla Corte di cassazione (sentenza 35324/2021) che ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un esercizio contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del locale, disposto dalla autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale

Dal Comune alla Questura

Il Comune aveva disposto la chiusura di un bar per la mancanza dei requisiti soggettivi in capo al titolare; il questore aveva emesso a sua volta un avviso orale e successivamente ordinava la chiusura del locale. Il provvedimento del questore era motivato dalla constatazione che il bar era il ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e di soggetti dediti all’abuso di alcol ed era fonte di disturbo alle persone per gli schiamazzi.

In due occasioni i carabinieri intervenivano presso il locale perché erano stati segnalati disturbi del riposo e schiamazzi mentre era in corso una festa privata. Per evitare la prosecuzione dell’esercizio, che violava le prescrizioni dell’ordinanza, il procuratore della Repubblica sottoponeva a sequestro preventivo il locale per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Il titolare dell’esercizio ricorreva in Cassazione affermando l’insussistenza del reato e ritenendo le violazioni contestategli soltanto violazioni amministrative e negando che l’ordinanza avesse motivato sul fatto che la disponibilità del locale avrebbe consentito la prosecuzione delle violazioni.

In Cassazione

Il giudice di legittimità dichiarava l’inammissibilità dei motivi del ricorso poiché la condotta del ricorrente consisteva proprio nella violazione dell’articolo 650 del Codice penale, in quanto non aveva ottemperato alle prescrizioni del questore che gli intimavano di cessare l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

Tale provvedimento, spiega la Casssazione, era legittimo in quanto era stato legalmente emesso dall’autorità competente in base alla normativa vigente (Rd 773/1931) che consente al questore di sospendere un esercizio in cui sono avvenuti tumulti o gravi disordini o che costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Sulla base di tale normativa e degli accertamenti compiuti il Tribunale aveva perciò legittimamente ritenuto la sussistenza della violazione dell’articolo 650 del Codice penale e confermava il decreto di sequestro preventivo del locale.

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