Vendita di automobili: l’intermediario deve presentarsi come tale
Il proprietario di una officina che vende un’automobile usata per conto di un privato è tenuto a rispettare le garanzie sulle vendite dei beni a tutela dei consumatori e risponde in prima persona, anche nel caso in cui non riceva un compenso dall’effettivo proprietario del veicolo. È questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 9 novembre (C-149/15, Wathelet), che amplia il perimetro di applicazione della tutela dei consumatori anche alle vendite di intermediari per conto di privati.
La vicenda - Questi i fatti all’origine del contenzioso. Una donna aveva acquistato un veicolo d’occasione da un’autofficina, versando 4mila euro, senza però ricevere una fattura o una ricevuta. Pochi giorni dopo, l’amara sorpresa: il veicolo rimaneva in panne per una rottura del motore. L’autofficina provvedeva alla riparazione, ma chiedeva un compenso di 2mila euro. Al no della donna, il veicolo non era stato consegnato.
Solo in quell’occasione, l’acquirente aveva appreso che l’automobile non era di proprietà dell’autofficina bensì di un privato. A fronte del mancato pagamento, l’autofficina aveva citato in giudizio la donna.
I giudizi - Il Tribunale di Verviers (in Belgio) aveva condannato l’acquirente al pagamento della fattura di riparazione. La Corte di appello, prima di decidere nel merito, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per l’interpretazione della direttiva 1999/44/Ce su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva che è stata recepita in Italia con il Dlgs 24/2002).
Prima di tutto, la Corte di giustizia ha verificato se, in un caso di vendita tra privati, il consumatore possa fruire della protezione assicurata dalla direttiva 1999/44, classificando l’intermediario come venditore. L’articolo 1 dell’atto Ue considera come venditore «qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale». A prima vista, quindi, sembrerebbe che l’attività svolta dall’intermediario in un caso come quello in esame non rientri nel campo di applicazione della direttiva, perché l’attività di vendita coinvolge due privati: la proprietaria del veicolo da un lato, che è anche colei che ha ottenuto l’importo fissato per la vendita, e l’acquirente dall’altro. La direttiva, poi, non si occupa della responsabilità dell’intermediario nei confronti del consumatore.
Detto questo, però, la Corte ritiene che nei casi in cui un intermediario si «presenti come venditore di un bene di consumo», facendo credere al consumatore di agire come venditore/proprietario del bene, la direttiva va applicata. D’altra parte – osservano i giudici con sede a Lussemburgo – la direttiva punta ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo, inoltre, che il venditore consegni al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e che, in caso di difetto, lo ripari o lo sostituisca. Se il consumatore non è informato che il proprietario è un privato e non un professionista (in questo caso l’autofficina), sarà l’intermediario a rispondere dei difetti proprio perché si presenta al consumatore senza chiarire di non essere il proprietario, inducendolo in errore.
Nessuna importanza, infine, va attribuita alla circostanza che l’intermediario non sia stato retribuito dall’effettivo proprietario perché ciò che conta, per far scattare le tutele offerte dalla direttiva, è che l’intermediario sia apparso al consumatore come venditore/ proprietario.
Corte di giustizia Ue, sentenza del 9 novembre 2016