Civile

Vendita di beni di consumo, l'Italia adegua le garanzie alla Ue - In Gazzetta Ufficiale il Dlgs 170/2021

Le modifiche al Codice del consumo si applicheranno ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022

di Francesco Machina Grifeo

Dopo il via libera (il 28 ottobre scorso) da parte del Consiglio dei ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre il Decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE"

La direttiva europea a cui l'Italia si adegua è volta ad armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, un'adeguata protezione dei consumatori. In particolare, viene modificato il capo I del titolo III della parte IV del Codice del consumo (Dlgs n. 206 del 2005). Le modifiche acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Tra le principali novità dei nuovi articoli (128-135-septies): la previsione di requisiti sia "soggettivi" che "oggettivi" per la conformità del bene al contratto di vendita e la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto del bene o del contenuto o servizio digitale (che si manifesti entro due anni). Ma anche l'obbligo del venditore di fornire un bene corrispondente alle dichiarazioni pubbliche; nel caso poi di beni con elementi digitali, l'obbligo di rendere sempre disponibili gli aggiornamenti e la responsabilità nel caso di errata installazione del bene. In caso di difetti, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati. Mentre non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo dilieve entità.

LE NOVITÀ ARTICOLO PER ARTICOLO

Articolo 128 (Ambito di applicazione) - Il capo sostitutivo – "Della vendita di beni" – disciplina alcuni aspetti dei contratti di vendita rivolti ai consumatori, tra cui: conformità dei beni; i rimedi in caso di difetti e le relative modalità di esercizio oltre alle garanzie convenzionali. Ai contratti di vendita vengono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Anche l'acqua, il gas e l'energia elettrica, quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, rientrano nel concetto di "bene" utilizzato dal decreto così come qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, nonché agli animali vivi.

Le disposizioni del Decreto si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni soltanto se sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita. Quando il caso è dubbio si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita. Le disposizioni si applicano anche alla vendita di beni usati, "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa".

Articolo 129 (Conformità dei beni al contratto) - Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere requisiti sia oggettivi che soggettivi. I requisiti soggettivi sono:
a)
corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b)
essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c)
essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

I requisiti oggettivi, sempre ove pertinenti, invece sono:
a)
essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
b) possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d ) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore.

Articolo 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore) - Il venditore, tuttavia, non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche quando, anche alternativamente, dimostra che: a) non era a conoscenza della stessa; b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta; la decisione di acquisto non ne è stata influenzata. Nel caso poi di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e a fornirglieli. Se però il consumatore non li installa, il venditore non è responsabile dell'eventuale difetto.

Articolo 131 (Errata installazione dei beni) - L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato rilevante se: a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Articolo 132 (Diritti dei terzi) - I rimedi (art. 135-bis) a disposizione del consumatore si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 133 (Responsabilità del venditore) - Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa, il venditore risponde anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni (o più se lo prevede il contratto). L'azione si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità.

Articolo 134 (Diritto di regresso) - Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

Articolo 135 (Onere della prova) - Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno esistesse già, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Articolo 135-bis (Rimedi) - In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto: a) del valore del bene; b) dell'entità del difetto di conformità; e c) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore invece ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni; b) persista il difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; c) il difetto è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure d) il venditore ha dichiarato che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità è a carico del venditore. Infine, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Articolo 135-ter (Riparazione o sostituzione) - La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) senza spese; b) entro un congruo periodo di tempo; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene.

Articolo 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto) - La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.

Articolo 135-quinquies (Garanzie convenzionali) - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella medesima e nella relativa pubblicità. Deve essere fornita su supporto durevole al momento della consegna dei beni e va redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Deve comprende: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità; b) nome e indirizzo del garante; c) la procedura che il consumatore deve seguire; d) la designazione dei beni; e) le condizioni devono essere redatte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Articolo 135-sexies (Carattere imperativo delle disposizioni) – È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti al consumatore.

Articolo 135-septies (Tutela in base ad altre disposizioni) - Si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

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