Comunitario e Internazionale

Vendita forzata, il Fisco non può negare la detrazione Iva a chi acquista senza commettere frode o abusi

L'incapacità susseguente del venditore di riversare l'imposta non può automaticamente gravare sull'acquirente che l'ha pagata

di Paola Rossi

La Corte Ue ha bocciato la pratica fiscale dello Stato membro che non riconosce il diritto alla detrazione dell'Iva ai soggetti passivi che acquistano beni oggetto di vendita forzata e al di fuori di casi comprovati di frode o di abuso del diritto.

Con la sentenza sulla causa C- 227/21 la Corte Ue respinge tale prassi risolvendo il caso di una società lituana che aveva acquistato a titolo oneroso comprensivo di Iva un immobile da altra società poi a breve fallita. L'acquirente era subentrato inizialmente nel rapporto bancario intercorrente tra il venditore del bene all'asta e una banca. Sul bene il nuovo soggetto del rapporto ceduto aveva ottenuto dalla stessa banca la cessione dell'ipoteca gravante sull'immobile costituita a garanzia del credito originariamente concesso al venditore.

L'acquisto all'asta
L'acquirente aveva posto in detrazione l'Iva applicata alla vendita in sede di asta del medesimo immobile. Il Fisco negava il diritto esercitato dall'acquirente sostenendo la sua conoscenza dello stato di dissesto del venditore che pochi mesi dopo la compravendita era stato sottoposto a procedura fallimentare.
La Corte in sintesi ritiene che senza la prova di un intento di truffa o di abuso del diritto al venditore non si poteva negare il diritto alla detrazione dell'Iva realmente pagata. La vendita non presenta profili di illiceità per il sol fatto che lo stato di insolvenza del venditore si fosse manifestato così a breve con l'avvio della procedura fallimentare.

I fatti del caso a quo
La vicenda riguarda una società lituana che mediante un contratto di cessione del debito ha rilevato, a titolo oneroso, tutti i debiti derivanti da un contratto di credito stipulato, a fronte di ipoteca su immobili, tra un'altra società dello stesso paese (poi " venditore") e un istituto bancario lituano. Nello stesso anno la banca cede al nuovo soggetto subentrato nel rapporto l'ipoteca costituita immobiliare. Poco tempo dopo a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dal venditore la nuova società ha rilevato - nell'ambito di una procedura d'asta - l'immobile oggetto dell'iniziale ipoteca. Il venditore ha emesso fattura comprensiva di Iva e qualche mese dopo è stato dichiarato fallito.

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