Civile

Vendita forzata, se il bene viene espropriato la sentenza è opponibile all'aggiudicatario

L'acquisto del bene sottoposto a esecuzione forzata ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato

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di Mario Finocchiaro

Pur essendo indipendente dalla volontà del procedente proprietario l'acquisto del bene sottoposto a esecuzione forzata ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. Qualora, pertanto, nel corso del giudizio contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito a esecuzione forzata la sentenza che definisce il giudizio è opponibile - ai sensi dell'art. 111, comma 4, Cpc - all'aggiudicatario, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva la eventuale operatività delle limitazione previste dagli artt. 2915 e 2919 Cc. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 25926/2022.

Nello stesso senso, l'acquisto di un bene immobile da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur non dipendendo dalla volontà del precedente proprietario, giacché connesso al decreto di aggiudicazione emesso dal giudice dell'esecuzione, ha comunque natura di acquisto a titolo derivativo, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato; ne consegue che, nel sistema tavolare, a tale acquisto si applicano le speciali regole di efficacia previste dalla relativa normativa per gli atti inter vivos, Cassazione, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20608, in Foro it., 2017, I, c. 3658, con nota di Bona C., Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari - Sistema tavolare - Conflitto tra aggiudicatario all'asta e terzo acquirente.
Conforme, pur essa resa con riguardo al sistema tavolare, Cassazione, sentenza 25 ottobre 2010, n. 21830.
Sempre sul presupposto che l'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, realizza un acquisto non originario bensì a titolo derivativo in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, Cassazione, sentenze 5 gennaio 2000, n. 27 e 22 settembre 2010, n. 20037, si è affermato:
- il principio che nel regime ordinario del codice civile il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquirente per usucapione, è sempre risolto a favore dell'usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta la usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione al l'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, Cassazione, sentenza 28 gennaio 1985 n. 443;
- correttamente il giudice del merito esclude la qualità di proprietario danneggiato dal sisma, come tale legittimato a riscuotere il contributo di ricostruzione, in capo al soggetto il cui immobile è stato venduto all'asta nell'ambito di una espropriazione forzata, Cassazione, sentenze 13 marzo 2017, n. 6386 e 5 aprile 1977 n. 1299, in Giustizia civile, 1977, I, p, 1169, con nota di Alvino E., Effetti traslativi della vendita forzata e questioni relative.Sempre in argomento si è precisato,

altresì:
- con riguardo a bene immobile acquisito al fallimento, l'esperibilità di azione di rivendicazione da parte del terzo proprietario, nelle forme del processo ordinario, nei confronti della curatela, e, dopo la vendita, nei confronti dell'aggiudicatario, non richiede la preventiva impugnazione, con reclamo al tribunale fallimentare, del provvedimento con il quale il giudice delegato ha disposto detta vendita, o degli atti successivi, Cassazione, sentenza 4 dicembre 1985 n. 6072, in Fallimento, 1986, p. 846;
- in sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art 586 Cpc), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprietà od altro diritto reale sul bene medesimo, Cassazione, sentenza 10 settembre 2003, n. 13212.

Pertanto, l'aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non può ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 1147 e ss. Cc, per il solo fatto di aver acquistato in sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, è configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nello art 2921 Cc, sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perché questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dello aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene, Cassazione, sentenza 9 novembre 1978 n. 5121, in Giustizia civile, 1979, I, p. 1307.

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