Vendita libera per i beni oggetto di donazione indiretta
Smentita la possibile restituzione dall’avente causa entro 20 anni
Dietro-front della Cassazione sulla commerciabilità dei beni oggetto di donazione indiretta (l’immobile comprato dal figlio con denaro dei genitori): essi «sono al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario» e quindi possono essere venduti dal donatario senza che l’acquirente possa avere il timore di esser coinvolto in una lite tra gli eredi del donante. È quanto deciso con ordinanza 35461/2022: nella motivazione, la Cassazione smentisce la propria sentenza 4523/2022 (Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2022) in cui il bene oggetto di donazione indiretta avrebbe potuto essere oggetto di restituzione dall’avente causa del donatario (per 20 anni dalla donazione), se il legittimario, nel tentativo di conseguire il suo credito pari al valore della legittima spettantegli, avesse trovato il patrimonio del donatario non abbastanza capiente. Nella decisione 35461/2022, per smentire la sentenza 4523/2022, la Cassazione afferma che, quando quest’ultima è stata emanata, non si è tenuto conto del fatto che la giurisprudenza aveva già risolto il caso della circolazione dei beni oggetto di donazione indiretta nella sua sentenza 11496/2010 (Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2010): allora era stato affermato che, qualora il donatario non abbia risorse per soddisfare il credito del legittimario al conseguimento della propria quota di legittima, l’azione di restituzione verso il soggetto avente causa dal donatario (sia il primo acquirente, ma anche un successivo avente causa dal primo acquirente), può essere esperita solo nel caso di donazione “diretta” ( stipulata con atto pubblico da un notaio), ma non quando la donazione sia posta in essere indirettamente: ad esempio perché si tratta di una compravendita con prezzo irrisorio o pagato da un soggetto diverso dall’acquirente.
Nella sentenza 4523/2022, il precedente del 2010 era stato ignorato, decidendo che verso una donazione indiretta, simulata dietro un’apparente compravendita, è possibile esperire l'azione di simulazione al fine di effettuare l’atto di opposizione alla donazione (articolo 563, comma 4, del Codice civile). Affermazione che presupponeva di ritenere il bene oggetto di donazione indiretta sottoponibile ad azione di restituzione, per la ragione che l’atto di opposizione verso la donazione ha l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale l’immobile donato può circolare “liberamente”, senza il rischio di essere coinvolto in un’azione di restituzione promossa da un legittimario che rivendichi la sua quota di legittima e che, trovando il donatario incapiente, “insegua” l’immobile donato con l’azione di restituzione.
Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto
Il Sole 24 Ore