Via dall’elenco i mediatori non in regola con i tirocini
Obbligo sospeso solo durante il lockdown ma no al rinvio dei termini
L’obbligo di tirocinio per i mediatori di controversie civili e commerciali - parte del percorso di aggiornamento obbligatorio biennale - si deve intendere sospeso per il solo periodo del lockdown e, quindi, dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Per i mediatori che, nonostante la decurtazione di questo periodo, non siano in regola con l’aggiornamento formativo e con il completamento del tirocinio su 20 casi di mediazione, scatta la cancellazione dagli elenchi degli organismi presso cui sono iscritti. Lo ha chiarito il ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale Affari Interni, Ufficio II Ordini Professionali e Albi) che, nella funzione di vigilanza sul sistema della mediazione civile e commerciale, con la nota del 27 maggio 2021 in risposta a un quesito formulato da un organismo di mediazione, ha negato la possibilità di proroghe in relazione ai tirocini.
Nella formulazione del quesito si faceva presente come il perdurare della situazione emergenziale sanitaria avesse imposto, in moltissimi casi, la gestione da remoto degli incontri di mediazione, rendendo, di fatto, assai complesso lo svolgimento dei tirocini stessi. Pertanto, si chiedeva la possibilità di concedere una proroga del termine di scadenza, affinché l’attività dell’organismo non fosse paralizzata per il mancato aggiornamento biennale.
Nella risposta il ministero ha ricostruito la normativa vigente con puntuale attenzione alle deroghe adottate dalle disposizioni emergenziali succedutesi, sia - in generale - per i corsi di formazione, sia - nello specifico - in materia di mediazione civile e commerciale.
In questa prospettiva, si ribadisce che «sia i corsi di formazione di 50 ore, che i corsi di aggiornamento di 18 ore, di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 180/2010 possano attualmente - e sino all’efficacia delle disposizioni speciali di matrice emergenziale - essere svolti a distanza». Ciò in quanto «i corsi online costituiscono una deroga concessa eccezionalmente per ragioni di esposizione al rischio contagio» ritenendo che, sulla base della normativa di riferimento, detti corsi, in via ordinaria, «non possano essere svolti a distanza ma necessitino della presenza fisica dei soggetti interessati».
Per cui in considerazione «della sospensione delle mediazioni in presenza nel periodo dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020, si ritiene che, dal periodo di tirocinio, possa intendersi decurtato il solo intervallo dal 9 marzo 2020 all’ 11 maggio 2020».
Inoltre, il ministero della Giustizia chiarisce che «se la normativa nulla dispone sulla presenza dei tirocinanti nelle mediazioni online, ciò significa che essa non è vietata nelle mediazioni in videoconferenza, ove prevista e regolamentata nei regolamenti di procedura dei singoli organismi, seguendo le linee guida già precisate nella circolare ministeriale 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011».
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