VIA LIBERA AL TERZO CONGEDO MATRIMONIALE
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, al lavoratore non in prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario. Lo stesso contratto collettivo non pone limitazioni al numero di congedi fruibili dallo stesso lavoratore: si ritiene, pertanto, che spetti il congedo matrimoniale in occasione di ogni matrimonio valido agli effetti civili. È opportuno, infatti, segnalare che il congedo matrimoniale spetta anche più volte nel corso della vita lavorativa del dipendente, qualora lo stesso abbia più volte contratto matrimonio, a meno che la contrattazione collettiva non abbia derogato a tale principio.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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