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Vietata l'apertura di un varco nell'area condominiale se lede il decoro architettonico

Oggetto del contendere l'apertura di un cancello pedonale nel muro di recinzione che separava il giardino di un condomino dal cortile

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di Fulvio Pironti

Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico, perciò vietata, quella che si riflette negativamente sull'aspetto armonico dell'edificio prescindendo dal pregio estetico che esso può avere. Lo ha precisato la Corte di Appello di Roma mediante sentenza numero 2384 pubblicata il 31 marzo 2023.

Il caso
Un condomino evocava il condominio dinnanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accertamento del diritto ad aprire, a propria cura e spese, nel muro di recinzione che separava il proprio giardino dal cortile condominiale, un cancello pedonale sulla sinistra della vasca che ornava il cortile. Chiedeva altresì l'annullamento della delibera nella parte in cui l'assemblea aveva espresso parere avverso alla apertura del varco.
A conclusione della querelle, il tribunale riconosceva il diritto di aprire nel muro di recinzione il varco di accesso dal proprio giardino al cortile condominiale. Tuttavia, imponeva il divieto di alterare e/o modificare l'aiuola rialzata e la vasca ornamentale così come posizionate nel vialetto condominiale. Più precisamente, dichiarava ex articolo 1102 c.c. - disposto per il quale il singolo condomino può intervenire sulle parti comuni per ritrarre migliori utilità nel rispetto dei limiti imposti dalla legge - il diritto del condomino ad aprire un cancello pedonale largo 80 cm (sulla parte sinistra della vasca che orna il cortile stesso) nel muro di recinzione che separava il cortile condominiale dal giardino di sua proprietà, a sue esclusive spese. Nel contempo, vietava l'alterazione e/o modifica della aiuola rialzata e vasca ornamentale e annullava la delibera condominiale con cui ove l'assemblea aveva espresso parere contrario a tale opera.

L'appello
Il condomino gravava la pronuncia di prime cure dinnanzi la Corte di Appello capitolina chiedendone la riforma. L'appellante si lagnava del fatto che il tribunale, sebbene lo avesse autorizzato a creare l'apertura del cancello per il passaggio, non era stato autorizzato anche ad arretrare l'aiuola rialzata posizionata sul lato sinistro del cortile condominiale, a mt 1,50 dal realizzando cancello. Il condominio, oltre ad avversare il gravame principale proponeva appello incidentale relativamente alla autorizzata apertura del varco di passaggio nel cortile comune poiché alterava il decoro architettonico.

La decisione
La Corte territoriale ha osservato che la creazione di un varco d'accesso nell'area condominiale può essere autorizzata a condizione che non alteri la destinazione delle parti comuni, non impedisca ad altri di farne pari uso, rispetti il decoro architettonico e la stabilità del fabbricato.
Non è possibile realizzare il varco d'accesso senza disporre l'arretramento di circa un metro della aiuola condominiale perché altererebbe il decoro architettonico. Tant'è che la prevalente giurisprudenza (Cassazione n. 11445/2015, n. 10350/2011) ha asserito che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale anche quella che si riflette negativamente sull'aspetto armonico prescindendo dal pregio estetico che può avere l'edificio.
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale riformando la sentenza di primo grado. Ciò per aver considerato impraticabile la creazione del varco d'accesso senza arretramento della aiuola condominiale, il che avrebbe conseguentemente leso il decoro architettonico. In definitiva, è stato ritenuto irrealizzabile il varco d'accesso senza l'arretramento di circa un metro della aiuola condominiale e vasca ornamentale del cortile. Tali modifiche, se realizzate, avrebbero senz'altro alterato il decoro architettonico dell'edificio.

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