Penale

Vietato pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari

Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera, in esame preliminare, al Dlgs sulla presunzione di innocenza in attuazione delle norme Ue

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Il primo, in materia di controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione; il secondo sul trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, come i grandi gruppi bancari, intervenendo in particolare sulla disciplina del calcolo dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili; e infine il terzo sulla presunzione di innocenza.

Quest’ultimo in particolare contiene “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Il decreto legislativo, che ha avuto il via libera in esame preliminare, dà attuazione all’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, e assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, il provvedimento modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.

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