Penale

Vietato riprodurre il cubo di Rubik, è opera dell’ingegno

Per la Cassazione, sentenza n. 27641 depositata oggi, l’annullamento del marchio da parte della Corte Ue non esclude la tutela

di Francesco Machina Grifeo

La riproducibilità del “cubo di Rubik” resta vietata anche dopo il divieto di registrazione del marchio stabilito dalla Corte di giustizia europea. Il cd. “cubo magico” infatti continua a godere della tutela del diritto d’autore come “opera dell’ingegno”. Lo ha stabilito la Terza Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 27641 depositata oggi, con la quale ha confermato la condanna di una donna di origine cinese per violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171, co. 1, lett. a), legge n. 633 del 1941) per aver “riprodotto o posto in vendita 21 cubi di Rubik” (oltre a 63.054 stickers di personaggi Walt Disney).

Secondo l’imputata dopo la decisione europea, il cubo sarebbe stato privo di protezione.

Per la Cassazione però l’argomento è da rigettare. “La riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori – afferma il Collegio - non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno come tale protetta dal diritto di autore secondo la legge n. 633 del 1941”.

Tale legge infatti, spiega la Corte, ha come oggetto il “diritto d’autore in quanto tale, inteso come paternità dell’opera di ingegno, e i diritti connessi al suo esercizio, cui è collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto”. In questo senso si era già espressa la Cassazione in un caso di magliette riproducenti personaggi dei cartoni animati (n. 45735/2016), e con riguardo alla detenzione per la vendita di portacellulari riproducenti immagini di personaggi di cartoni animati (n. 17218/2011).

Così tornando al cubo di Rubik, per i giudici, l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio (di recente ribadito dalla sentenza del Tribunale UE, Sesta Sezione, 9 luglio 2025, C-1170/23, Spin Master v. EUIPO) è “inconferente”.

Lo stesso Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ricorda la decisione (ordinanza 30 aprile 2025), ha accordato in fase cautelare la protezione del cubo come opera di design industriale. E allora la decisione impugnata, prosegue la sentenza, “è perfettamente in linea con tale costante interpretazione della legge sul diritto d’autore, perché ha ribadito che la tutela penale non è condizionata al marchio o al brevetto, ma all’opera di ingegno come frutto della capacità creativa”.

Quanto agli stickers della Walt Disney, si censura la “fedele riproduzione”, che è stata però raggiunta, secondo la Corte, “in modo soddisfacente con la testimonianza dell’operante, il cui contenuto non è stato confutato dalla ricorrente”.

Né tantomeno si può invocare il proscioglimento per “particolare tenuità del fatto” perché la Corte territoriale ha evidenziato che il numero di prodotti era “considerevole”.

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