Penale

Vigili urbani, non è vilipendio l'insulto sui social

La Cassazione, sentenza n. 35328 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un ragazzo che aveva postato su Instagram una foto davanti a un'auto della Polizia locale con la dicitura "fuck the police"

di Francesco Machina Grifeo

Non scatta il reato di vilipendio per l'offesa alla Polizia municipale. Non trattandosi infatti di "forze armate" non opera la tutela prevista dall'articolo 290 del codice penale nel caso di offesa alla Repubblica, alle Istituzioni costituzionali e - appunto - alle Forze armate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35328 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell'imputato all'epoca minorenne reo di aver pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritraeva dinanzi a un'autovettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla dicitura "fuck the police".

La Corte di appello di Milano, sezione minorenni, aveva confermato la sentenza emessa dal G.u.p. (all'esito di giudizio abbreviato) che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della concessione del perdono giudiziale.

Proposto ricorso, l'imputato ha sostenuto che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto definire il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, "considerando che l'imputato aveva ammesso sin da subito l'addebito, dichiarandosi dispiaciuto per la propria condotta, e che aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell'ordine". Inoltre, la frase incriminata era inserita sui social "in un contesto goliardico e inconsapevole", essendo stata riportata "dopo aver partecipato quale comparsa in un video musicale.

La Prima sezione penale, nell'accogliere il ricorso, svolge però un ragionamento del tutto diverso. "La Polizia locale di un Comune – spiega la Suprema corte - non possiede la qualifica di ‘forza armata' anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco". In Italia, infatti, le forze armate sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare. Mentre l'Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il Dlgs n. 297 del 5 ottobre n. 297. Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili, dunque, "non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 290 cod. pen.".

"Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare – conclude la Corte -, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all'art. 290 cod. pen.".

La sentenza impugnata è stata così annullata senza rinvio, "perché il fatto di reato così come contestato non sussiste".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©