Rassegne di Giurisprudenza

Vincolo del prezzo di cessione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

a cura della Redazione Diritto

Edilizia residenziale pubblica - Vendita di beni immobili - Edilizia popolare - Case popolari - Vendite successive - Vincolo del prezzo di cessione - Procedura di affrancazione ex art 31, comma 49-bis L. n. 448/98
In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui al Decreto Legge n. 70/2011, art.5, comma 3-bis,il vincolo del prezzo massimo di cessione sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cosiddette "convenzioni Peep") sia di quelli costruiti a seguito di convenzioni che hanno beneficiato dello scomputo degli oneri di urbanizzazione (cosiddette "convenzioni Bucalossi") è tutt'oggi in vigore e permane fino a che non sia affrancato mediante l'apposita procedura da svolgere con il Comune ai sensi della legge 448/1998.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 6 luglio 2022, n. 21348

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Estensione del vincolo nei passaggi di proprietà - Fondamento e condizioni
Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 16 settembre 2015, n. 18135

Compravendita immobiliare - Immobile di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata - Alienabilità per autorizzazione regionale - Vincolo di determinazione del prezzo - Presupposti per l'esclusione
L'alloggio popolare realizzato a seguito di convenzione stipulata tra l'impresa costruttrice e il Comune, ai sensi della legge 865/1971 nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, può essere rivenduto dal primo acquirente solamente al prezzo imposto dalla convenzione. Tale vincolo può essere rimosso solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento e con apposita convenzione pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario con il Comune per il pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune stesso sulla base di un decreto ministeriale. Questo è quanto affermato dalle sezioni Unite che si sono pronunciate sul problema della commerciabilità a prezzo di mercato dell'alloggio popolare, sottolineando che in assenza di una apposita convenzione con il Comune il vincolo del prezzo «segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita». Nel caso di specie, il contratto preliminare di compravendita dell'alloggio popolare, nel quale era stabilito un prezzo convenzionale superiore a quello imposto, è stato considerato affetto da nullità e automaticamente integrato con il prezzo imposto, ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 16 settembre 2015, n. 18135

Edilizia residenziale pubblica - Prezzi - Amministrazione comunale
Il prezzo fissato dal Comune per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si riferisce anche a tutte le vendite successive alla prima.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 12 gennaio 2011, n.506

Urbanistica - Edilizia convenzionata - Vendita, da parte di un socio di cooperativa, dell'alloggio assegnatogli, costruito con concessione a contributo agevolato
Il socio di una cooperativa, costruttrice di alloggi su concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, che vende l'alloggio assegnatogli, non è obbligato a non superare il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo, approvata dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10 perché destinatario dell'obbligo di contenere i prezzi di cessione e i canoni di locazione nei limiti fissati da detta convenzione, trasfusa in quella con il Comune - o nell'equivalente atto d'obbligo - e per la durata di validità di quest'ultima, è soltanto il costruttore titolare della concessione o colui che è in questa subentrato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 2 ottobre 2000, n. 13006