Viola il divieto del ne bis in idem il processo per lesioni dopo la condanna per maltrattamenti
L’identità del fatto per cui viene promossa una seconda azione penale fa scattare la causa di improcedibilità prevista dall’articolo 649 del Codice di procedura penale
Il condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia asseritamente realizzati con violenza sulla persona non può essere nuovamente o separatmente processato per i medesimi comportamenti a titolo di lesioni.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 1341/2026 - ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado che condannavano il ricorrente per lesioni aggravate contro la moglie.
Rileva, infatti, ai fini del divieto di un secondo giudizio la presenza di un medesimo del fatto storico, derivante dall’identità della condotta, del nesso causale e dell’evento lesivo. comprese le stesse circostanze di tempo, di luogo e di persona. E a nulla rilevando un’asserita differenza tra i due reati in ordine all’elemento soggettivo previsto dalla fattispecie penale e la nuova contestazione di un’aggravante prima non considerata nel processo da cui è derivata la condanna.
In sostanza la nozione di condotta, ai fini dell’operatività del divieto di ne bis in idem, non è comprensiva anche dell’elemento psicologico del reato, afferendo la nozione di condotta alla materialità del delitto e non al coefficiente soggettivo attinente alla colpevolezza.
La Cassazione in base alla giurisprudenza costituzionale e al suo adeguamento a quella convenzionale Cedu, con la sentenza in esame di fatto offre una esplicativa interpretazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale ribadendo che il confronto, per espressa volontà del Legislatore del Cpp, deve essere condotto al netto della contestazione di nuove circostanze del reato o della diversa valutazione dell’elemento soggettivo.
La Cassazione, infatti afferma che “se si ammettesse che la modificazione formale di tali elementi nella descrizione del capo di imputazione possa condurre a concludere per la diversità del fatto, rimarrebbe del tutto frustrata l’esigenza di tutela della persona dall’esercizio arbitrario di reiterate azioni penali”. Altrimenti si giungerebbe ad affermare che il pubblico ministero possa sostenere la “diversità del fatto” mediante la contestazione di un elemento che, seppure descritto nel capo di imputazione come attinente anche al piano della materialità della condotta, del nesso causale o dell’evento, in realtà rientri sostanzialmente tra gli elementi del reato qualificati come irrilevanti dall’articolo 649 del Cpp.
Il caso concreto
Nel caso risolto, tra l’altro, la prima sentenza risultava essere divenuta irrevocabile ciò che comporta come la causa di improcedibilità fosse rilevabile anche d’ufficio, non essendo decisiva la circostanza che la deduzione fosse stata mossa solo con i motivi di appello. Infatti, in base all’articolo 649 l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale, divenuti irrevocabili, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
I rilievi della Consulta
Con la sentenza n. 200 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 del Cpp dove escludeva che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Quindi operando il divieto si può constatare che se venga di fatto iniziato un nuovo procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Rilevando quindi nell’individuazione del medesimo fatto storico la dimensione empirica e materiale, la Corte costituzionale esclude che il concorso formale fra i due reati, quello già giudicato e quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, possa eludere il principio del ne bis in idem.
La critica è rivolta all’orientamento giurisprudenziale che considerava consentito il secondo esercizio dell’azione penale anche quando il fatto è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.
In sostanza, l’esistenza o meno di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente.
In conclusione, nel caso in esame effettivamente l’allegazione della sentenza di primo grado e di quella di appello avvenne, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale, ma al solo fine di vedere riconosciuto il vincolo della continuazione. Tale circostanza spiega la ragione per la quale la Corte territoriale non abbia valutato la censura di violazione dell’art. 649 cod. pen., mai dedotta in quella sede. Non di meno, però, pur in difetto di una eccezione in appello sul punto, spettava alla Corte territoriale la valutazione ex officio della violazione del divieto di un secondo giudizio.







