Violazione delle misure restrittive UE, nuove fattispecie incriminatrici e nuovi reati presupposto
Lo schema di decreto, attualmente in esame, interviene direttamente sul codice penale introducendo il nuovo Capo I-bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea” - Rilevante anche l’impatto sulla compliance aziendale
Con lo schema di decreto legislativo n. 317/2025 – presentato dal Governo il 10 ottobre 2025 e attualmente in fase di esame parlamentare – il legislatore mira a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introduttiva nell’ordinamento penale europeo dei reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione (le cosiddette “sanzioni UE”).
Si tratta di provvedimenti di carattere economico e commerciale (quali, a titolo esemplificativo, embarghi economici, congelamenti di beni e restrizioni commerciali su soggetti o entità designati), adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC) per prevenire conflitti, salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione e rispondere alle crisi geopolitiche attuali.
Le novità sul versante penale
Lo schema di decreto interviene direttamente sul codice penale, inserendo nel Libro II, Titolo I il nuovo Capo I-bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”.
Il nuovo art. 275-bis c.p. introduce il delitto di violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, volto a sanzionare con la reclusione da due a sei anni chi, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea, pone in essere una serie di condotte:
• la messa a disposizione di fondi a soggetti sanzionati;
• l’omessa adozione di misure di congelamento su risorse economiche riconducibili a soggetti designati;
• l’effettuazione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate con uno Stato terzo o con suoi organismi;
• l’importazione, esportazione, commercializzazione o il trasporto di beni “listati”;
• la fornitura di servizi finanziari relativi a prodotti o beni oggetto di restrizioni.
Rileva altresì il contegno elusivo dell’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea, realizzato mediante i più svariati artifici, quali la cessione a terzi di beni congelati, ovvero la presentazione di documentazione mendace per ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario delle risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Il successivo art. 275-ter c.p. introduce il delitto di violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea, deputato a sanzionare l’omessa segnalazione alle autorità amministrative competenti della disponibilità o del controllo di risorse economiche soggette a restrizione.
Segue il delitto di violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività, previsto dall’art. 275-quater c.p., che sanziona l’inosservanza degli obblighi contemplati dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività consentite – in deroga alle misure restrittive – ove l’autorizzazione sia prescritta da una misura restrittiva dell’Unione Europea.
Il legislatore contempla inoltre, all’art. 275-quinquies c.p., una fattispecie colposa, relativa alle condotte di importazione, esportazione, commercializzazione o trasporto – con colpa grave – di prodotti “listati” concernenti attrezzature militari o prodotti a duplice uso.
Sul piano sanzionatorio, si segnala l’art. 275-octies c.p. che, nel caso di condanna o patteggiamento in relazione ai reati sopraccitati, prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Le novità per la responsabilità amministrativa degli enti
Un intervento di grande rilievo riguarderebbe altresì il D.Lgs. 231/2001. L’art. 6 dello schema di decreto introduce infatti il nuovo art. 25-octies.2 nel D.Lgs. 231/2001 che inserisce nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti i delitti previsti dagli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p.
Anche sul versante sanzionatorio si registrano novità significative per le persone giuridiche; infatti, lo schema di decreto propone un metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie innovativo, diverso da quello tradizionale “per quote fisse” previsto dal D.Lgs. 231/2001.
In particolare, il nuovo art. 25-octies.2 contempla, nel caso di condanna dell’ente per i sopraccitati reati presupposto, un sistema di calcolo “proporzionale” delle sanzioni pecuniarie, basato su percentuali del fatturato globale dell’ente nell’esercizio precedente a quello di commissione del reato. Le percentuali oscillano, a seconda dei reati, dallo 0.5% al 5% del fatturato.
In via subordinata, soltanto qualora non fosse possibile stabilire il fatturato globale annuo, si applicherebbe una sanzione pecuniaria in misura fissa:
• da 3 a 40 milioni di euro per i reati di cui agli artt. 275-bis e 275-quater c.p.;
• da 1 a 8 milioni di euro per l’ipotesi di cui all’art. 275-ter c.p.
Quanto alle sanzioni interdittive, mentre l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede un limite massimo di 2 anni, lo schema di decreto propone di derogare a detta soglia, contemplando una sanzione:
• non inferiore a 2 e non superiore a 6 anni nel caso di reato commesso da un soggetto apicale;
• non inferiore a 1 e non superiore a 3 anni nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto.
Implicazioni pratiche e prospettive di compliance
L’introduzione delle fattispecie incriminatrici esaminate e della conseguente responsabilità amministrativa degli enti determinerebbe un impatto rilevante sulla compliance aziendale. Invero, al fine di adeguarsi alla normativa, le imprese operanti in settori esposti – ivi compreso quello finanziario – saranno chiamate ad aggiornare tempestivamente i propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231), integrando presidi di controllo specifici relativi a flussi finanziari e rapporti commerciali in essere con soggetti esteri, nonché adeguate procedure di due diligence sulle controparti contrattuali e sulle catene di fornitura.
Non si tratterebbe di un mero adempimento formale, ma di una necessità strategica per scongiurare conseguenze penali – nonché reputazionali – in caso di violazione delle sanzioni UE.
Lo schema di decreto legislativo n. 317/2025 segna un punto di svolta nell’allineamento dell’ordinamento italiano al diritto comunitario, nella prospettiva di un consolidamento del legame tra politica estera, sicurezza economica e responsabilità d’impresa.
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*Cristiana Moretti, Partner - Floreani Studio Legale Associato







