Famiglia

Violazione obblighi di assistenza familiare, carcere non dilatabile

Per la Cassazione beneficio non subordinato agli obblighi del verbale di omologazione dell'accordo di separazione

di Francesco Machina Grifeo

In caso di condanna penale per violazione degli obblighi di natura economica stabiliti dal giudice civile in sede di separazione, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata all'adempimento di quanto previsto nel verbale di omologazione dell'accordo di separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16788 depositata oggi, accogliendo – sotto questo profilo e con rinvio – il ricorso di un uomo condannato a 6 mesi di reclusione dalla Corte di appello di Roma.

Contro questa decisione l'ex marito ha proposto ricorso affermando che l'articolo 165 cod. pen, non consente di subordinare il beneficio all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle previste tassativamente dalla norma e tra cui non vi possono, pertanto, rientrare e obbligazioni nascenti dal verbale di omologa dell'accordo di separazione, che attengono anche ad aspetti privi di rilevanza patrimoniale e non si riducono ai soli obblighi di trasferimento dell'immobile o al pagamento degli assegni di mantenimento.

Una lettura condivisa dalla VI Sezione penale secondo cui la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato all'integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa dell'accordo di separazione.

La possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena da parte dei giudice penale, prosegue la decisione, è infatti consentita "solo con riferimento all'adempimento degli specifici obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.". Questo perché il principio di legalità e di tassatività della pena escludono che la sospensione condizionale possa essere sottoposta a obblighi diversi da quelli indicati dalla predetta norma penale.

Siamo infatti dinanzi ad "un sistema chiuso che non ammette l'introduzione di obblighi diversi da quelli previsti, e, pertanto, la disposta subordinazione all'osservanza degli obblighi nascenti dall'accordo di separazione omologato dal giudice civile non è ammessa perché non rientra in alcuna delle previsioni di legge che disciplinano la concessione del beneficio in esame".

La eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è, infatti, riferita unicamente alle conseguenze del reato per il quale è intervenuta la condanna, e non riguarda evidentemente le condotte omissive future ed eventuali per inadempimenti relativi agli obblighi di assistenza familiare la cui violazione potrebbe integrare la reiterazione del reato già giudicato, e quindi rilevare ai fini della revoca del beneficio concesso.

La sospensione può essere, invece, subordinata ad obblighi di tipo riparatorio riferiti alle violazioni già commesse e che hanno determinato conseguenze dannose o pericolose ancora in atto, le quali devono essere però specificamente indicate dal giudice penale.

Il trattamento sanzionatorio, comprensivo anche degli obblighi previsti dall'articolo 165 cod. pen., non può rimanere indefinito e generico, ma spetta al giudice penale specificare quali sono le conseguenze dannose o pericolose la cui eliminazione è posta a carico del condannato al fine d poter fruire del beneficio.

La subordinazione non può essere disposta neppure con riferimento ad obblighi di restituzione o di risarcimento del danno che non siano stati determinati nel loro importo dal giudice penale, "non rientrando nella previsione dell'art. 165 cod. pen. il pagamento delle somme di denaro che saranno poi liquidate dal giudice civile, ma soltanto le somme già liquidate in sede penale a titolo di provvisionale o a titolo di risarcimento del danno".

La Cassazione ha così disposto, per questo aspetto, l'annullamento della sentenza impugnata. Sarà ora il giudice del rinvio a dover provvedere a specificare gli obblighi cui subordinare il beneficio nel rispetto delle disposizioni previste dal codice penale, attenendosi al principio di diritto del "carattere tassativo delle previsioni di legge e della necessaria determinatezza del contenuto degli obblighi imposti al condannato".

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