Penale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, tra presupposti e oneri probatori

Incapacità esime se assoluta. Minore età del figlio è in sé stato di bisogno. Reciprocità governa separazione

di Paola Rossi

Con tre sentenze odierne la Cassazione penale, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha fatto alcune importanti affermazioni ai fini dell'imputazione per il reato ex articolo 570 del Codice penale:
1) l'incapacità economica di versare il mantenimento ai figli va provata come "assoluta" e viene smentita da scelte che dimostrano capacità economica verso il figlio avuto da una nuova relazione. Non è esimente, infatti, il saltuario versamento, di gran lunga inferiore al dovuto, verso i figli nati dalla precedente relazione;
2) la minore età del figlio, per il quale non si versa il mantenimento, costituisce "in re ipsa" quella condizione soggettiva che integra lo stato di bisogno;
3) il giudice deve accertare lo stato di bisogno del coniuge separato che non riceve più il mantenimento inizialmente stabilito per poter contestare all'obbligato inadempiente il reato . Il giudice dovendo valutare in un'ottica di reciprocità le condizioni economiche dei due separati non può non dare rilievo alla sentenza civile che ha revocato l'assegno all'altro coniuge dopo aver accertato l'incapienza economica dell'obbligato, a fronte del rispetto dell'obbligo di mantenimento verso il figlio minore.

Il padre che paga saltuariamente - Con la sentenza n. 28778 la Cassazione ha respinto il ricorso di un padre che, a fronte del prolungato modo con cui versava la somma stabilita a favore di due figli minori, solo saltuariamente e in maniera parziale, pretendeva l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Ma lapermanenza della condotta del genitore che non adempie esattamente l'obbligo di mantenimento dei figli esclude l'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice. Il ricorso è stato respinto per assenza di prova anche sul punto del mantenimento diretto, in quanto il padre sosteneva di aver commisurato i versamenti ai periodi di frequentazione dei propri figli, ma senza circostanziare i fatti cui voleva dare rilevanza. Infine, la Cassazione respinge anche la lamentela del ricorrente contro il verdetto di merito che non gli aveva riconosciuto la giustificazione della sopravvenuta propria incapienza economica. Per la Cassazione il ricorrente non ha adempiuto all'onere della controprova contro il ragionamento del giudice di merito, che aveva escluso l'impossibilità economica di adempiere a fronte del fatto che avesse preso in affitto un alloggio dal costo esoso per poterci vivere con altro figlio avuto da una successiva relazione. Una scelta arbitrariamente dannosa verso la prole nata dalla precedente relazione, in assenza della dimostrazione che non aveva altra scelta.

Lo stato di bisogno - La Cassazione, con la sentenza n. 28764, precisa che la minore età del figlio per il quale si omette di versare il mantenimento integra proprio lo stato di bisogno della vittima del reato. La decisione respinge il ricorso del padre che pretendeva di giustificare il mancato versamento a causa della prolungata inattività lavorativa dell'ex moglie per invalidità e dell'aiuto economico e pratico che lei e il figlio ricevevano dalla famiglia materna. Circostanze che, al contrario, confermano la privazione dei mezzi di sussistenza per mano dell'imputato. Inoltre, la sentenza conferma la provvisionale di 3mila euro per la liquidazione del danno morale, ma solo verso la madre che aveva mancato di dare procura speciale per agire anche nell'interesse del figlio minore.

Rilevanza del giudizio di separazione - Con la sentenza n. 28774 la Cassazione accoglie, invece, il ricorso del padre che non versava il mantenimento alla moglie separata, la quale contestava l'incapacità economica affermando la sua volontà di sottrarsi all'obbligo assistenziale. Il ricorrente ritiene che andasse valutata appunto l'esistenza di una sua specifica volontà di venir meno alla dovuta assistenza. Ma soprattutto fa rilevare che in sede civile era stata accertata la sua difficoltà al mantenimento dell'ex moglie di fronte al corretto adempimento verso il figlio. In sintesi la Cassazione ricorda che gli obblighi in sede di separazione vanno valutati in un'ottica di reciprocità tenendo in considerazione eventi che, anche in pendenza del matrimonio, possono modificare le condizioni economiche delle parti. E non poteva il giudice ignorare il venir meno dell'obbligo di mantenimento della moglie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©