Società

Violazione del patto parasociale: come si risolve la questione di giurisdizione se la società è straniera ma i soci sono italiani?

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di Arturo Meglio , Pierluigi Vingolo, Luisa De Florio*


Con la recente pronuncia del 26 novembre 2020 n. 26984, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla questione di giurisdizione sollevata nell'ambito di un'azione risarcitoria derivante dalla violazione di un patto parasociale.

Nel caso di specie, un socio (domiciliato in Italia) di una società a responsabilità limitata con sede in Polonia ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in ragione della violazione del patto parasociale da parte dell'altro socio e amministratore (anch'egli domiciliato in Italia).

Accogliendo l'eccezione del convenuto, il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice polacco. Ciò in applicazione dell'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01 secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta anche in un altro Stato membro allorché la controversia - tra le altre cose - abbia ad oggetto:

> problematiche contrattuali;

> illeciti civili; o

> risarcimenti da reato.

In seguito alla proposizione del gravame, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sussistenza del difetto di giurisdizione accertato in primo grado in considerazione del fatto che:

> la società avesse sede in Polonia;

> la società fosse stata costituita innanzi a un notaio polacco;

> il convenuto fosse anche l'amministratore di tale società;

> anche in base al principio di prossimità del Giudice alla controversia, la giurisdizione non potesse che spettare al Giudice polacco.

In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato quanto deciso in primo e secondo grado, affermando che la giurisdizione spettasse al Giudice del luogo nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio e non a quello del luogo in cui ha sede la società.

Nel pervenire a tale portato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che:

•non fosse rilevante l'art. 5 del regolamento CE del Consiglio n. 44/01, in quanto tale disposizione si limita a individuare una competenza concorrente e non esclusiva, che non implica una deroga al Foro generale (i.e. domicilio del convenuto - art. 2 del Regolamento CE n. 44/01) e non avrebbe quindi potuto comportare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano (quale Foro generale);

•non fosse applicabile il Foro esclusivo ex art. 22, punto 2, del Regolamento n. 44/01, operante per le controversie sulla validità, nullità o scioglimento della società o persone giuridiche e sulla validità delle decisioni dei rispettivi organi (e che avrebbe comportato la giurisdizione del Giudice polacco), in quanto l'inadempimento di un patto parasociale non attiene alla validità dei rapporti della società e assume rilievo solo nei rapporti tra soci;

•il Foro esclusivo di cui all'art. 22, punto 2, del Regolamento CE n. 44/01 non possa essere oggetto di un'interpretazione estensiva che risulterebbe in contrasto con uno degli obiettivi principali di tale Regolamento (così come enunciato nell'undicesimo considerando) e che consiste nella ricerca di un alto grado di prevedibilità delle regole sulla competenza giurisdizionale. Ciò al precipuo fine di garantire la certezza del diritto all'interno dell'Unione Europea ed evitare "il pericolo di un foro Europeo shopping";

•si dovesse quindi applicare il Foro generale di cui all'art. 2 del Regolamento CE n. 44/01 secondo cui la giurisdizione spetta al Giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, ovverosia il Giudice italiano.

Non resta quindi che attendere gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali per verificare se i principi di diritto testé richiamati saranno confermati dalla giurisprudenza italiana ed europea.

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*Studio Legale Associato K&L Gates

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