Civile

Violazioni del codice della strada, prescrizione opponibile senza limiti di tempo

La terza sezione civile, ordinanza n. 18152 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un automobilista che lamentava il passaggio di un quinquennio tra la notificazione del verbale e la notifica della cartella

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di Francesco Machina Grifeo

Nuove precisazioni della Cassazione sulla opposizione al pagamento di una cartella esattoriale per violazione del codice della strada. La terza sezione civile, accogliendo il ricorso di un automobilista, con l’ordinanza n. 18152 depositata oggi, ha chiarito che “costituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo”.

La ricorrente le cui doglianze sono state rigettate sia in primo che in secondo grado, ha dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo – per una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada - sostenendo che tra la data della notificazione del verbale di accertamento (giugno 2008) e la data della notifica della cartella esattoriale (settembre 2013) erano decorsi i cinque anni (previsti dall’articolo 28 della legge n. 689/1981), sul presupposto che la cartella esattoriale era stato il primo atto interruttivo della prescrizione.

Per i giudici di merito invece essendo intervenuta la rituale notifica della cartella esattoriale, la controparte era decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione, in quanto la cartella non era stata opposta e, pertanto, il titolo esecutivo era divenuto esecutivo.

Insistendo nel motivo, l’automobilista ha affermato il proprio diritto ad impugnare in qualsiasi momento con l’opposizione ex articolo 615 c.p.c. l’avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata (se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale), con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l’impugnazione.

Una lettura condivisa dalla Suprema corte che, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite (22080/2017), ha precisato (in conformità alle decisioni nn. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione “avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l’esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), o anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse di agire”.

Dunque, a prescindere dalla questione se la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, conclude la Terza sezione civile, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se essa costituiva il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore.

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